Ai fini della corretta applicazione del regime normativo stringente previsto dal Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP, D.lgs. n. 175/2016) – in particolare riguardo agli artt. 6, 11, 14, 19, 22 e 25 – la qualificazione di una società come “a controllo pubblico” (Art. 2, lett. b) e m) TUSP) non può essere esclusa basandosi sulla mera assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici (come patti parasociali o clausole statutarie).
Le Sezioni Riunite ribadiscono che, anche in assenza di meccanismi di coordinamento formale, la verifica sulla sussistenza del controllo deve essere condotta in concreto, esaminando il modello organizzativo e decisionale della società al fine di accertare l’esistenza di un controllo di fatto (assimilabile all’Art. 2359 c.c., n. 2)19….
Nel caso di specie (ricorso proposto da OMISSIS S.p.A.), la sussistenza di un controllo pubblico è stata confermata da plurimi elementi:
1) la componente pubblica (Comune di OMISSIS e Provincia di OMISSIS, insieme ad altri soci pubblici) detiene la maggioranza relativa delle azioni e dei diritti di voto;
2) i soci pubblici nominano la maggioranza degli organi sociali (Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione);
3) la componente privata non dispone di strumenti idonei (come maggioranze qualificate o poteri di veto) a condizionare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società;
4) la gestione economica risulta fortemente influenzata da interventi coordinati e partecipativi del decisore pubblico (ad esempio, ingenti contributi regionali per ripianare le perdite) che dimostrano un controllo di fatto sulle scelte strategiche.
Il Collegio adotta una visione “sostanzialistica” del controllo, ritenendo che se la P.A., intesa come soggetto unitario dell’ordinamento, esercita un’influenza dominante, si configura il controllo pubblico, indipendentemente dalla formalizzazione degli accordi tra gli enti soci.