Consiglio di Stato, sentenza n. 9515 del 3 dicembre 2025
Il Collegio ritiene che dalla lettura della documentazione emergano plurimi ed estesi “omissis” che effettivamente rendono, nella sostanza, gli atti rilasciati non del tutto comprensibili ai fini della tutela in sede giudiziaria della appellante.
La “Relazione Tecnica” – quale parte integrante e sostanziale dell’offerta tecnica – pur rilasciata alla parte interessata – risulta, in realtà, di solo otto pagine delle settanta complessive che formano il documento; così come nei giustificativi risultano oscurate quelle voci che potrebbero risultare necessarie per verificare la congruità dell’offerta: di qui la dedotta inutilizzabilità degli atti – solo parzialmente ostesi – ai fini della effettiva verifica da parte di X, tanto in termini di congruità, quanto di conformità alla disciplina di gara.
A tal riguardo, deve ribadirsi la tendenziale prevalenza sulla tutela del segreto commerciale delle esigenze di difesa dell’operatore economico risultato secondo in graduatoria, le quali sono sostanzialmente in re ipsa in tale collocazione, oltre che nella circostanza dell’avere l’odierna appellante già impugnato l’aggiudicazione con ricorso – come già detto – ancora da definire nel merito.
Né, l’Amministrazione, a fronte di tali atti -per la verità caratterizzati da un oscuramento un po’ troppo massiccio – risulta avere dato, poi, riscontro formale alle eventuali giustificazioni fornite dalla aggiudicataria, riguardo in particolare alla presenza di segreti tecnici/commerciali, espressamente richiamate nella nota di diniego di accesso.
Ebbene, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza, il richiamo al know how aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso. Né è dirimente in senso contrario l’introduzione del d.lgs. n. 36/2023, i cui artt. 35 e 36, a cui fa ripetuto richiamo anche la sentenza impugnata, e al di là della questione se tale normativa trovi o meno applicazione al caso che qui occupa, deve, in ogni caso, confermarsi che tali previsioni normative si pongono in linea di continuità con il precedente art. 53 d.lgs. n. 50/2016 ed, anzi, spostano verso la maggiore ostensibilità il punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di segretezza commerciale e trasparenza.
Ne discende che Y, facendo riferimento generico al know how aziendale, nulla ha dimostrato in ordine al carattere segreto delle informazioni commerciali, contenute nella vista documentazione oggetto di domanda di accesso, tanto più che i relativi brevetti risultano alquanto risalenti e allo stato scaduti.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello di X deve essere accolto, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado e ordine all’Amministrazione di concedere alla ricorrente l’accesso alla documentazione oggetto dell’istanza ostensiva.