È confermato  che ai medici non si applica l’articolo sul demansionamemto, tranne in caso di svuotamento delle funzioni

Corte di Cassazione,  ordinanza n 31925 dell’8 dicembre 2025

Premessa l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 2103 c.c. in forza dell’espressa esclusione dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 ed altresì dell’art. 52 del medesimo decreto riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica dirigenziale, è evidente che il mezzo non coglie nel segno.

E’ noto che la dirigenza sanitaria (cfr. Cass. n. 18703/2019, fra le tante) è inserita in un unico ruolo, distinto solo per profili professionali ed articolato in un unico livello (art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992). Ne consegue che come al dirigente medico legale di primo livello, che abbia svolto le funzioni di dirigente medico legale di secondo livello, non spetta la maggiorazione retributiva per l’esercizio di fatto di mansioni superiori, non essendo applicabili alla dirigenza gli artt. 2103 c.c. e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. Cass. n. 22047/2022, rv. 60532301), del pari, simmetricamente, non è configurabile alcun demansionamento.

In tema può anche ricordarsi che questa Corte ha anche di recente affermato che il conferimento dell’incarico di responsabile di struttura semplice in luogo di quello già ricoperto di responsabile di struttura complessa, se intervenuto nell’ambito di un complessivo riassetto organizzativo aziendale, non comporta di per sé un demansionamento o comunque un danno alla professionalità del dirigente medico (cfr. Cass. n. 25518/2024, rv. 67247201). , nel caso di specie, è risultato provato nelle fasi di merito il complessivo svuotamento delle funzioni e della professionalità del dirigente, di modo che è inconferente il richiamo sia a Cass. n. 4986/2018 che a Cass. n. 21473/2019 operato nel motivo

Comments are closed.