Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza dell’11 dicembre 2025, causa C-497/24
La X ha adito il Tribunale ordinario di Ancona (Italia), giudice del rinvio, facendo valere, in sostanza, che il credito d’imposta poteva essere liberamente cumulato con altre agevolazioni dirette a coprire i medesimi costi cui attiene tale credito e, quindi, anche con la misura di aiuto di cui al bando regionale nel settore vitivinicolo, alla sola condizione che il totale delle agevolazioni cumulate non superi il 100% del costo sostenuto. In quanto strumento generale applicabile a tutte le imprese e non costitutivo di un aiuto di Stato, il credito d’imposta non dovrebbe essere computato per valutare se l’intensità massima di aiuto prevista all’articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, ossia il 40%, fosse superata.
La Regione Marche è invece del parere che il cumulo del credito d’imposta e dell’aiuto dell’Unione debba avvenire nei limiti di tale intensità massima di aiuto. Il parere della direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea espresso nella nota Ares (2020)6839797, del 17 novembre 2020, confermerebbe peraltro tale interpretazione.
In questo contesto, la questione su cui il giudice del rinvio nutre dubbi è se il credito d’imposta e l’aiuto dell’Unione debbano essere cumulati per valutare se l’intensità massima di aiuto prevista all’articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 sia superata. Da un lato, si potrebbe ritenere che il credito d’imposta costituisca una forma di sostegno pubblico che riduce il costo globale dell’investimento attraverso una riduzione del carico fiscale dell’impresa che sopporta tale costo, cosicché sussisterebbe il rischio che uno stesso investimento sia oggetto di un doppio rimborso mediante risorse pubbliche.
Dall’altro, si potrebbe ritenere che il credito d’imposta costituisca una misura di carattere generale che prevede benefici applicabili alla generalità delle imprese. Pertanto, non potendo essere qualificato come aiuto di Stato, il credito d’imposta non potrebbe contribuire a formare un cumulo di risorse pubbliche vietato. Al contrario, tale credito consentirebbe di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un investimento, che verrebbero cumulate per finanziare diverse parti di un progetto o di un investimento. In tal senso, detto credito non dovrebbe essere ricompreso nel limite massimo previso dall’articolo 50 del regolamento n. 1308/2013.
Ciò premesso, il Tribunale ordinario di Ancona ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 50, paragrafo 4, del [regolamento] n. 1308/2013 nella parte in cui stabilisce che “al contributo dell’Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d’investimento ammissibili (…) b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate”, ricomprenda anche i crediti d’imposta e, quindi, se nel calcolo del limite del 40% i crediti d’imposta debbano essere equiparati ad eventuali ulteriori contributi ricevuti dal beneficiario».
La Corte ha stabilito che alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 50, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo dell’intensità massima di aiuto per gli investimenti prevista da tale disposizione, occorre computare l’aiuto dell’Unione erogato a un beneficiario per un progetto di investimento, ma non il vantaggio che il medesimo beneficiario trae da un credito d’imposta previsto da una normativa nazionale.