L’intero procedimento di erogazione del trattamento accessorio deve concludersi fisiologicamente entro l’anno

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, Deliberazione n. 172/2025/PRSE

La Sezione rimarca, come già rilevato con la precedente deliberazione n.64/2022/PRSE, in coerenza con l’orientamento espresso anche da altre Sezioni regionali della Corte dei conti, che l’intero procedimento alla base dell’erogazione del trattamento accessorio (stanziamento in bilancio delle risorse, costituzione del Fondo ai fini dell’apposizione del vincolo di destinazione, sottoscrizione del contratto decentrato integrativo ai fini della determinazione dei criteri di riparto) deve fisiologicamente concludersi entro l’anno di riferimento, dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre tale anno.

La Sezione rileva infatti, al riguardo, come la costituzione del fondo e la contrattazione decentrata tardive siano foriere di non pochi effetti patologici derivanti dallo svolgimento a posteriori di adempimenti che devono fisiologicamente intervenire nell’esercizio di riferimento essendo legati all’annualità. Si pensi alla relazione annuale che, in base all’art. 40 bis, c.3, del D. Lgs. 165/2001, l’ Amministrazione è tenuta a inviare al MEF e che l’Organo di revisione deve certificare al fine di consentire non solo di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in ordine alla consistenza e all’evoluzione delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ma anche di accertare l’effettiva valorizzazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

Non a caso il principio contabile stabilisce che le verifiche dell’Organo di revisione, propedeutiche alla suddetta certificazione, sono effettuate con riferimento all’esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. Si consideri inoltre la distorsione e i possibili conflitti derivanti dallo stabilire a posteriori, con un contratto decentrato integrativo postumo, i criteri per la ripartizione delle risorse quando obiettivi e risultati si sono già manifestati e sono stati già verificati.

Per concludere infine con il fatto che la costituzione del Fondo oltre l’anno di riferimento comporta la limitazione, alla quota del fondo obbligatoriamente prevista dal CCNL di riferimento, delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione determinando effetti negativi per il personale che si vede, in tal modo, preclusa la liquidazione della parte variabile del trattamento accessorio.

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