Corte di Cassazione, ordinanza n. 87 del 2 gennaio 2026
La più recente Cass. n. 12128/2025 ha affermato, proprio in riferimento a fattispecie analoga a quella di specie (assegnazione di un’infermiera, in aggiunta, a mansioni proprie di un operatore sociosanitario) che: «Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale».
Questa Corte ha specificato, che «la cura della persona… è tratto comune alle due professionalità» e che l’art. 49 del codice deontologico degli infermieri prevede che «l’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze ed i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera».
Tuttavia l’arresto ha anche chiarito che non basta, perché l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 sia rispettato, che l’adibizione “anche” a mansioni inferiori non sia stata prevalente e sia stata determinata da esigenze di servizio, ma occorre altresì che tale adibizione sia stata marginale o in alternativa meramente occasionale; e ciò perché «il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola infatti in sé, sul piano qualitativo che è quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento; ciò proprio perché, se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori, ciò non può che avvenire non solo assicurando la prevalenza delle attività pertinenti all’inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti; altrimenti ne resta svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall’art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001 e ne resta lesa la professionalità e l’immagine lavorativa del dipendente».