La prescrizione dei contributi per rapporti di  co.co.co. con la PA decorre in costanza di rapporto

Corte di Cassazione,  sentenza n 1701 del 26 gennaio 2026


La Suprema Corte, proprio con riferimento a fattispecie analoga (v. Cass. n. 33578/2024) ha affermato che la sentenza impugnata contrasta con il principio di diritto enunciato da Cass. n. 35676/2021 e ribadito da successive pronunce conformi (Cass. n. 24446/2024; Cass. n. 1701/2023; Cass. nn. 20696, 24389, 20696 del 2022) secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.


Come già rimarcato dalla citata Cass. n. 33578/2024, alle medesime conclusioni sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la recente pronuncia n. 31697/2023 con la quale, dopo avere osservato che nella giurisprudenza della Corte costituzionale la stabilità o meno del lavoro costituisce un mero parametro, per rilevare l’esistenza o l’inesistenza del timore, si è escluso che detto timore possa essere ravvisato “nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge”.

Una volta escluso che la pronuncia di parziale incostituzionalità dell’art. 2948 cod. civ. possa estendersi anche al rapporto alle dipendenze di enti pubblici, torna ad espandersi il principio di carattere generale secondo cui, in assenza di cause di sospensione, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e quest’ultimo principio opera anche nei casi in cui venga in rilievo un rapporto nullo, perché instaurato in via di mero fatto senza il rispetto delle condizioni richieste dalla legge, atteso che detto rapporto, diversamente da quanto si verifica nell’impiego privato, in nessun caso può proseguire ed essere convertito in un valido rapporto a tempo indeterminato.
Il timore valorizzato dalla Corte costituzionale non può essere ravvisato rispetto a mere aspettative del lavoratore pubblico, quali sono quelle inerenti alla stabilizzazione del rapporto medesimo o al rinnovo di quello precario, che per essere soddisfatte richiedono il rispetto delle regole, procedimentali e sostanziali, che disciplinano le assunzioni, temporanee o a tempo indeterminato, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, regole la cui violazione può essere sempre fatta valere dal lavoratore, perché l’ordinamento garantisce, nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato e non, non solo la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, ma anche l’accertamento del diritto all’assunzione e la costituzione del rapporto, ove ne ricorrano i presupposti.

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