Anche gli affidamenti di somma urgenza devono essere inseriti nella programmazione (a posteriori)

MIT, Servizio Contratti Pubblici,  parere n. 4016 del 5 febbraio 2026


L’art. 5, comma 11, dell’Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023 consente la realizzazione di lavori non inseriti nell’elenco annuale quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le Istruzioni ITACA del 21 marzo 2024 chiariscono che, in tali casi, è possibile avviare la procedura di affidamento senza dover preventivamente aggiornare il Programma Triennale, rinviando tale adempimento a un momento successivo. Tuttavia, la formulazione “senza necessariamente dare avvio alle procedure finalizzate al successivo e comunque necessario aggiornamento” non esonera dall’obbligo di inserimento nel Programma, che rimane un atto dovuto ai fini della completezza della fase di programmazione purchè l’intervento sia di importo superiore a quello previsto per l’inserimento nel programma. A tal fine si segnala che i sensi dell’art. 37 del Codice appalti e delle Istruzioni ITACA, l’inserimento nel Programma Triennale è obbligatorio per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, mentre gli interventi di importo inferiore possono essere gestiti senza preventiva programmazione triennale, fermo restando l’obbligo di coerenza con gli strumenti finanziari dell’ente. Per gli interventi di somma urgenza ex art. 140, anche se l’affidamento può avvenire immediatamente, l’inserimento nel Programma resta obbligatorio qualora l’importo superi la soglia dei 150.000 euro, mediante aggiornamento successivo del Programma e dell’Elenco Annuale. Pertanto, anche per gli interventi di somma urgenza ex art. 140 superiori alle soglie di cui all’art. 37 sopra richiamato, l’affidamento può avvenire immediatamente, ma deve essere seguito da una variazione del Programma che ne formalizzi l’inserimento a posteriori.

Comments are closed.