MIT, Servizio Contratti Pubblici, parere n 3995 del 05 febbraio 2026
L’art. 62 del Codice dei contratti pubblici pone la disciplina specifica dell’aggregazione delle committenze pubbliche, delineando sia i limiti di operatività delle stazioni appaltanti non qualificate, sia quelli delle stazioni appaltanti qualificate, peraltro chiarendo – per quanto d’interesse – al comma 9 che “il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull‘ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione”. Ebbene, l’art. 30 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali chiarisce, al comma 2, che “Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”, mentre l’art. 15 della legge 241/1990, al comma 2-bis, secondo periodo, prevede che “dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All’attuazione della medesima si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”. Si precisa che le convenzioni ex art. 30 d.lgs. n. 267 del 2000 rappresentano una species dell’ampio genus degli accordi fra pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990 la quale ha un’ampia prospettiva di carattere oggettivo (concerne la funzione amministrativa in quanto tale), mentre il d.lgs. n. 267 enuclea una, più circoscritta, visione soggettiva (regolamenta gli enti locali) [cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/11/2023, n. 9842]. È noto che gli accordi sottoscritti sulla scorta dell’art. 15 citato possono prevedere esclusivamente il mero ristoro delle spese effettivamente sostenute per l’attuazione degli stessi e degli obblighi da essi derivanti (cfr., ex multis, già Corte di giustizia, sentenza 19/12/2012, causa C-159/11, Consiglio di Stato, sez. II, 22/04/2015, n. 1178, ANAC, parere FUNZ CONS 15/2024). Peraltro, l’art. 228 del Codice reca la clausola di invarianza finanziaria in conformità della quale si stabilisce che “Dall‘attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Pertanto, dovendo ex lege il comune remittente procedere secondo quanto indicato dall’art. 62, comma 9, del Codice unitamente alla stazione appaltante qualificata, in sede di redazione della convenzione o dell’accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 si procederà alla definizione del reciproco rapporto finanziario nei limiti precisati dalla legge, secondo l’interpretazione invalsa in giurisprudenza, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.