La Suprema Corte valuta la rilevanza sul contenzioso esistente della sentenza della CEDU riguardo alle indagini bancarie a fini fiscali

Corte di Cassazione,  ordinanza n 2510 del 5 febbraio 2026


L’Agenzia delle Entrate notificava a X avviso di accertamento, con il quale accertava, nei confronti di quest’ultimo, per l’anno d’imposta 2009, un maggior reddito di € 322.778,00, a fronte di un reddito dichiarato di € 6.453,00. Tale accertamento traeva origine da indagini finanziarie effettuate ai sensi dell’art. 32, comma 1, nn. 5), 6-bis) e 7), nei confronti del contribuente, autorizzate dalla Direzione regionale competente sui conti correnti dello stesso contribuente e del coniuge, e nel corso delle quali venivano riscontrati una serie di versamenti ritenuti non giustificati. Avverso l’avviso di accertamento in questione X proponeva ricorso


La Suprema Corte ha rilevato che, in data 8 gennaio 2026, è stata pubblicata sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Ferrieri e Bonassisa c. Italia, ricorsi nn. 40607/2019 e 34583/2020), che ha affermato che il sistema tributario italiano, per quanto attiene alle indagini bancarie condotte dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza ai fini degli accertamenti fiscali, viola l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La Corte ha quindi ritenuto che la normativa italiana [art. 32, comma 1, n. 7), d.P.R. n. 600/1973; art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633/1972], anche per come interpretata da questa Corte, attribuisce alle autorità fiscali un potere discrezionale sproporzionato, privo di garanzie procedurali effettive e di un controllo giurisdizionale preventivo, rendendo le misure adottate incompatibili con il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio garantito dall’art. 8 CEDU.


Trattandosi di decisione sopravvenuta rispetto alla trattazione in pubblica udienza del ricorso, ed apparendo essa rilevante ai fini della decisione dello stesso ricorso (v., in particolare, i motivi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono), si reputa necessario rimettere le parti ad una nuova udienza pubblica, onde consentire la discussione tra le parti e tra queste ed il Pubblico Ministero, tenendo conto di tale evoluzione del panorama giurisprudenziale sovranazionale.

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