Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, Sentenza n. 31/2026/R
Reputa il Collegio che la sentenza di patteggiamento passata in giudicato sia equiparata ad una sentenza di condanna e che essa costituisca valido presupposto per l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione.
Come è noto, infatti, la disposizione che rileva nella specie (recante la disciplina che regola il rapporto tra giudizio penale e giudizio amministrativo-contabile) è quella contenuta nell’art. 445 c.p.p. (“Effetti dell’applicazione della pena su richiesta”), il cui c. 1-bis, dopo aver sancito che la sentenza prevista dall’art. 444, c. 2, c.p.p., anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., testualmente recita: “Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”, disposizione ripetuta anche nell’ultima parte del comma in esame.
Infatti, il comma 1 bis dell’art. 445 è stato interamente riscritto dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 150, integrato dal D.L. 31.10.2022, n. 162, conv. con modif. in L. 30.12.2022, n. 199 la cui finalità è quella di “rafforzare” la previsione introdotta dall’art. 2, L. 12.6.2003, n. 134. Inoltre, l’assenza di forza vincolante della decisione penale nei confronti del giudice contabile non esclude la possibilità di desumere dagli stessi elementi di valutazione in ordine al comportamento del convenuto.
Ancora, sulla scia della sentenza nr. 28 del 2025 di questa sezione, a prescindere dalla natura sostanziale o processuale della norma di cui all’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., che si presenta ininfluente nel presente giudizio alla luce della cronologia dei fatti di causa, reputa il Collegio, tuttavia, che l’eccezione sia destituita di fondamento, in quanto la disciplina del danno all’immagine, che è attualmente contenuta nell’art. 1, comma 1-sexies, della Legge n. 20/1994, come modificata dalla legge n. 190/2012, si configura come speciale rispetto alla nuova disciplina degli effetti extrapenali della sentenza di applicazione richiesta delle parti contenuta nel nuovo comma 1-bis dell’art. 445 c.p.p., che è disposizione di carattere generale.