Il nuovo limite al danno erariale si applica pure ai medici

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 64 del 13 aprile 2026.


Il caso riguarda il grave danno neurologico subito da una neonata a causa del ritardo nel parto cesareo da parte del personale medico dell’Azienda Ospedaliera. La Procura ha contestato la colpa grave per l’omessa valutazione dei tracciati cardiotocografici patologici.

Il Collegio, pur confermando la sussistenza della colpa grave per imperizia e negligenza, ha affrontato l’impatto della novella legislativa del 2026.
Per evitare conflitti con gli artt. 3 e 24 Cost., la Corte ha ritenuto che la restrizione della colpa grave ai soli atti amministrativi formali (diretta a vincere la “paura della firma”) non possa estendersi a comportamenti materiali dannosi.
Tuttavia, il legislatore ha introdotto un nuovo limite quantitativo alla condanna (30% del danno) che prevale, per ragionevolezza, anche sul limite più alto (triplo dello stipendio) previsto dalla Legge Gelli-Bianco per i medici pubblici.
L’ importo quindi va rideterminato alla luce del sopravvenuto art.1, co.1-octies, l. n.20 del 1994 introdotto dalla l. n.1 del 2026, che impone una riduzione dell’addebito obbligatoria nei limiti del c.d. “doppio tetto (30% del danno accertato e comunque non oltre il duplum della retribuzione lorda percepita dal convenuto all’inizio della condotta dannosa).

Tale criterio prevale, ad avviso del Collegio, necessariamente, in base ad una lettura costituzionalmente orientata in punto di ragionevolezza, sul più alto importo fissato dalla legge Gelli n.24 del 2017 (art.9) per i medici pubblici, pari al triplo della retribuzione lorda annua. Quest’ultimo tetto, nato a tutela dei sanitari per prevenire la “medicina difensiva” e la “paura del bisturi”, nacque in epoca in cui le condanne dei sanitari, e di qualsiasi dipendente pubblico, non avevano limiti. Essendo stato oggi però fissato, in via generale e senza eccezioni settoriali, un tetto più basso, lo stesso va logicamente applicato anche ai sanitari, a pena di incostituzionalità dell’art.9, l. n.24 del 2017 ancorchè lex specialis.

Tale conteggio (ancorato al 30% del danno, essendo inipotizzabile un trattamento retributivo annuo più basso di tale importo quale ulteriore tetto “di chiusura”) porta alla ascrizione al dr R. della somma di euro 21.000 (30% di 70.000), riducibile ad euro 15.000,00 ad oggi già rivalutati tenendo conto, sul piano concausale, di qualche carenza organizzativa eccepita dalla difesa del convenuto senza repliche di parte attrice o comunque logicamente desunte dal Collegio dalla sequenza dei fatti

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