Le Regioni ricordano che le ONLUS che non si sono iscritte al RUNTS entro il 31/03/2026 devono devolvere il loro patrimonio


Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Documento in merito agli impatti dell’entrata in vigore del regime fiscale per il terzo settore sui registri regionali


Il Decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84, entrato in vigore il 18 giugno 2025, ha modificato gli articoli 101, comma 10, e 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore (CTS), con l’effetto di eliminare la necessità di una preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea per l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal CTS. Pertanto, il nuovo regime fiscale entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.

Tali modifiche comportano che: • Dal 1° gennaio 2026, le disposizioni del decreto legislativo n. 460/1997, che regolavano il regime delle ONLUS, non sono più applicabili.

Entro il 31 marzo 2026, le ONLUS hanno dovuto scegliere se:

1.Deliberare l’iscrizione nel RUNTS, sia nelle sezioni ordinarie per beneficiare dei vantaggi fiscali del CTS, sia nelle sezioni dedicate alle Imprese Sociali.

2. Devolvere il proprio patrimonio ad altri enti con finalità analoghe, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 460 del 1997. Infatti, l’art. 34, comma 14, del DM 106/2020, stabilisce che in caso di mancata presentazione entro il 31 marzo 2026 della domanda di iscrizione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, gli enti iscritti nell’Anagrafe Onlus devono devolvere il loro patrimonio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997.


A partire dall’autunno 2026, visti i tempi ordinari di evasione delle istanze di iscrizione nel RUNTS, gli Uffici regionali: o Possono inviare comunicazioni agli enti non iscritti al RUNTS, per richiedere aggiornamenti sul patrimonio; o Possono conseguentemente valutare eventuali segnalazioni all’Agenzia delle Entrate ove, in sede di vigilanza ex art 25 c.c. o di istanze presentate da enti ex ONLUS, emergesse documentalmente la mancata devoluzione di patrimonio; in caso di istanze, gli uffici del RPGP chiedono agli enti l’importo del patrimonio incrementale non ancora devoluto al fine di valutare ai sensi del DPR 361/2000 e c.c. se il patrimonio residuo è pari al patrimonio minimo, ove previsto, o comunque sia sufficiente al perseguimento delle finalità statutarie; o devono invitare gli enti medesimi a modificare lo statuto nella parte in cui la denominazione reca l’acronimo ONLUS, nonché nelle parti in cui si fa riferimento al D.Lgs. n. 460/1997, in caso di attivazione di procedimenti di modifica statutaria non conformi alla normativa;

Comments are closed.