Indennità e stabilizzazioni nel pubblico impiego non bastano per scoraggiare l’abuso di contratti a termine

Corte di Giustizia dell’Unione Europea,  Grande Sezione,  sentenza del 14 aprile 2026 Nella causa C‑418/24


il Tribunal Supremo (Corte suprema) Spagnolo aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE  le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)      In via principale: Se osti alla clausola 5 dell’accordo quadro l’orientamento giurisprudenziale che, [al fine di conciliare la libera circolazione dei lavoratori con il rispetto dei] principi di uguaglianza, merito, capacità e non discriminazione, nega il riconoscimento della qualità di lavoratori permanenti del settore pubblico ai lavoratori non permanenti assunti a tempo indeterminato.
2)      In via subordinata. In caso di risposta affermativa alla [prima] questione: Se il riconoscimento di un’indennità dissuasiva al lavoratore non permanente assunto a tempo indeterminato al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro possa essere considerato una misura adeguata per prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato nel settore pubblico ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro».


La Corte di Giustizia(Grande Sezione) ha dichiarato:
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
deve essere interpretata nel senso che:
–        da un lato, essa osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che prevede come misura volta a sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, ai sensi della stessa clausola 5, la trasformazione di tali contratti in un «rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato», dato che questa misura, poiché equivale a mantenere un rapporto di lavoro di natura temporanea e quindi la situazione di precarietà del lavoratore interessato, non consente né di sanzionare debitamente detto utilizzo abusivo né di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, nonché
–        dall’altro lato, non costituiscono misure adeguate per prevenire e sanzionare simili abusi un insieme di misure, consistenti, in primo luogo, nel versamento di indennità forfettarie, soggette a un doppio massimale, al momento della cessazione di tale rapporto di lavoro, in secondo luogo, in un regime di responsabilità delle amministrazioni pubbliche di carattere ambiguo, astratto e imprevedibile nonché, in terzo luogo, nell’organizzazione di procedure di selezione che, pur tenendo conto dell’esperienza precedente del lavoratore interessato e del tempo di servizio dedicato da quest’ultimo allo svolgimento delle proprie mansioni, non limitino tale presa in considerazione ai candidati che sono stati vittime di un siffatto abuso, qualora dette misure non consentano né di sanzionare debitamente tale utilizzo abusivo né di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione.

Comments are closed.