Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza n. 62 del 10 aprile 2026
L’attività prestata presso una struttura sanitaria accreditata da parte del medico in rapporto non esclusivo con il SSN, viola il
principio di unicità del rapporto di lavoro che deve intercorrere tra il medico ed il SSN ed è assolutamente incompatibile ai sensi degli artt. 53, comma1, D.Lgs 165/2001 e 60 DPR 3/1957.
La normativa di settore è univoca nel ribadire il divieto.
L’art. 4, comma 7, l. 412/1991 recita: “l’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario
nazionale è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale”.
Successivamente alla riforma del SSN e dei rapporti tra SSN e strutture private e l’introduzione dell’istituto dell’accreditamento (D.Lgs 502/1992), l’art. 1, comma 5, l. n. 662/1996 ha prescritto che: “L’attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque
essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private
accreditate, anche parzialmente” precisando espressamente che le incompatibilità previste dall’art. 4, comma 7, l. 30.12.1991 n.
412 sono “da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate”.
Infine, l’art. 72, comma 9, l. n. 448/1998 ha ulteriormente confermato il divieto di svolgere attività professionale “a favore o all’interno di strutture pubbliche o private
accreditate”. È, pertanto, vietato ai medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale di svolgere l’attività libero-professionale presso le strutture private convenzionate/accreditate con il SSN, trattandosi di attività assolutamente incompatibile ai sensi degli
artt. 53, comma 1, D.Lgs 165/2001 e 60 DPR 3/1957.
La circostanza che, nel periodo in cui ha svolto l’attività contestata, il convenuto fosse in aspettativa senza retribuzione ai sensi dell’art. 10 CCNL 10.2.2004 è irrilevante. Secondo la giurisprudenza l’aspettativa non costituisce una quiescenza o sospensione del rapporto di pubblico impiego, in quanto
permangono a carico dell’impiegato tutti gli obblighi connessi al rapporto di lavoro pubblico, di fedeltà e di esclusività sanciti
dall’art. 98 Cost.
Pertanto, l’aspettativa comporta la sospensione non del rapporto di impiego, ma solo dell’obbligo di prestare il servizio, perdurando tutti gli altri doveri del pubblico dipendente, come quello di non svolgere attività incompatibili (sez. II app., 6.11.2023 n. 325; sez. III app., 7.12.2023 n. 514; sez. Lombardia, 1.2.2022 n. 22; Cass. 9.3.2020 n. 6637).