Anche per i ‘furbetti del cartellino’ è ammissibile il rito abbreviato davanti alla Corte dei Conti

Corte dei Conti,  Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sentenza n. 11 del 17 aprile 2026

Con l’atto di citazione in epigrafe indicato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il signor xxxx, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Maresciallo dei Carabinieri, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma complessiva di euro 11.103,54, di cui euro 1.103,54 a titolo di emolumenti lordi indebitamente percepiti, ed euro 10.000,00 a titolo di danno d’immagine, a seguito di condotte di illecito assenteismo nel periodo intercorrente tra il 5 aprile 2019 ed il 4 giugno 2021.
Costituitosi in giudizio  il convenuto ha presentato  la richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 c.g.c., proponendo il pagamento di una somma pari ad euro 3.000,00.
Il Pubblico ministero ha espresso parere favorevole alla definizione del giudizio mediante il pagamento della somma proposta.
Al riguardo ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale a mente del quale “nei casi in cui la pretesa azionata in giudizio dal Pubblico Ministero non si identifichi totalmente con una dolosa locupletazione del convenuto, ma sia, invece, la risultante composita di più voci di danno, solo alcune delle quali (e, tra l’altro, in misura residuale e minimale) corrispondenti ad essa, tale circostanza non sia preclusiva dell’ammissione al beneficio, ogni qualvolta, oltre alla finalità deflattiva del contenzioso, sia assicurato altresì, attraverso la somma complessivamente determinata, l’integrale ristoro della somma corrispondente al doloso arricchimento, oltre alla congrua reintegrazione delle altre voci di danno ad esso estranee” (Sez. giur. Lazio, decreto n. 3/2021).

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