Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 103/2026
La Procura regionale conveniva in giudizio l’arch. X , all’epoca dei fatti dipendente del Comune e responsabile dell’area VII lavori pubblici, chiedendone la condanna al pagamento dell’ammontare di euro 214.053,33.
L’azione di responsabilità traeva origine dalla denuncia, sottoscritta dal Segretario comunale in data 29.2.2024, con cui veniva segnalata una fattispecie di danno erariale conseguente alla indebita liquidazione di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 d.lgs. n. 50/2016
Le doglianze si focalizzavano, essenzialmente, su quattro profili: 1. La situazione di conflitto di interesse in cui si trovava il X , quale Responsabile dell’Area VII – Lavori pubblici e RUP della procedura, rispetto all’assunzione degli atti di auto-liquidazione dei predetti incentivi. 2. L’incompletezza degli atti di liquidazione nn. 493 e 494/2023, nei quali risultavano mancanti i beneficiari degli stessi, gli importi associati a ciascuno, le attività concretamente svolte, unitamente alla incompletezza degli atti presupposti relativi alla formazione del gruppo di lavoro e del relativo riparto dei compiti. 3. La circostanza che la liquidazione degli incentivi di cui alle determine nn. 493 e 494/2023 aveva riguardato attività che non erano state svolte dal gruppo di lavoro. 4. Il superamento della soglia annua prevista dall’art. 113 d.lgs. n. 50/2016 secondo cui “gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente non possono superare l’importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica”.
Il totale di danno veniva quindi quantificato in euro 214.053,33 oltre interessi e rivalutazione successiva.
L’elemento soggettivo, in rapporto di servizio con la Amministrazione veniva declinato a titolo di dolo, quantomeno nella forma del dolo eventuale, a fronte della chiara rappresentazione dell’illegittimità della spesa e della consapevole accettazione del consequenziale rischio di indebito esborso.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione del 14.1.2026, il convenuto presentava istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. offrendo in pagamento la somma di euro 64.215,99, pari al 30% del danno addebitato, in ordine alla quale la Procura esprimeva parere favorevole in ragione della congruità della stessa
Il Collegio ha quindi definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e ha dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto X in relazione alla contestazione formulata con l’atto introduttivo del relativo giudizio di merito di cui verrà disposta, con separato provvedimento, la cancellazione dalla causa di merito dal ruolo