La compensazione in materia tributaria è ammessa solo in specifici casi previsti dalla legge

Corte dei Conti,  Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna,  deliberazione n. 159 del 2026

Il Sindaco del Comune ha chiesto alla Sezione di esprimere un parere, si dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sul seguente quesito: “se, in via generale, un ente locale debba, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 472/1997 e dei princìpi di contabilità pubblica, procedere alla compensazione tra crediti vantati nei confronti dei cittadini per tributi locali definitivamente accertati, esigibili e notificati e somme da erogare ai medesimi a qualsiasi titolo, anche qualora tali somme derivino da trasferimenti regionali vincolati a specifica destinazione, ovvero se il vincolo di destinazione delle risorse la natura delle stesse ostino all’operatività della compensazione”.
Per quanto la compensazione legale sia da tempo riconosciuta possibile in riferimento all’azione amministrativa, essa viene generalmente esclusa in materia tributaria (Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, del. n. 60/2017) poiché si afferma che la stessa non può essere dedotta in forza del principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, (già risalente al r. d 23 maggio 1924, n. 827) e che trova oggi fondamento nella riserva di legge costituzionale (art. 23 Cost.) la quale si sostanzia nell’impossibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di stipulare con il singolo contribuente pattuizioni che siano dirette ad incidere sull’attività di riscossione dei tributi.
Ed invero la giurisprudenza della Cassazione (sentenze nn. 15123/2006, 15708/2007 e 12262/2007) ha affermato che in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, trattandosi di attività vincolata e non protendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso è regolata da specifiche disposizioni di legge (si veda, ad esempio, l’ipotesi prevista dall’art.31 comma 1 bis del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante “compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo” secondo il quale a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo”; nonché l’ipotesi di cui all’art. 17, comma 1 del d. lgs 9 luglio 1997, 241 che prevede la compensazione di specifici crediti erariali per lo stesso periodo di imposta (in senso contrario Sez. Lombardia, deliberazione n. 251/2017).


Inoltre, l’art. 23 del d. lgs. n. 472 del 1997 – lungi da regolare, in via generale, i casi di compensazione – come voluto dall’amministrazione istante – confermano quanto più innanzi sostenuto, ovverosia che la più volte mentovata compensazione dei crediti tributari è possibile solo in via del tutto eccezionale, in presenza di una specifica norma di legge che la preveda. Né, peraltro, data la sua natura di norma eccezionale, la stessa disposizione può trovare applicazione oltre il caso espressamente regolato, fino a ricondurre nel suo alveo l’ipotesi prospettata dall’Amministrazione istante Né, per converso, potrebbe trovare applicazione, secondo la prevalente giurisprudenza, l’art. 8, comma 1 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) che prevede l’applicazione generalizzata dell’istituto della compensazione dei tributi erariali, perché – in disparte l’opinabile assunto che tale norma non configurerebbe una norma di azione per l’Amministrazione ma unicamente una guarentigia per il contribuente (giacché non sarebbe comprensibile in che modo detta guarentigia potrebbe concretizzarsi) – in assenza dei regolamenti attuativi, essa non troverebbe applicazione, mentre sarebbe applicabile la previgente normativa (Cass. ord. n. 6207/2023; Corte conti Sez. controllo Molise, n. 15/2020; Sez. Piemonte n. 35/2020/PAR).

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