Corte dei Conti, Sez. II Giurisdizionale Centrale d’Appello, Sentenza n. 75/2026
Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Lombardia, Sentenza n. 73/2026
In materia di falsi titoli di studio, il Collegio di appello ha riformato la sentenza di primo grado relativa a OMISSIS, distinguendo tra professioni ad alta specializzazione (es. docenti) e mansioni elementari. Se l’attività del collaboratore scolastico non richiede competenze specialistiche, l’Amministrazione riceve comunque un’utilità reale, che sterilizza il danno rappresentato dagli stipendi erogati.
Nella fattispecie concreta la Sezione territoriale, pur avendo riconosciuto l’utilità della prestazione eseguita, aveva tuttavia affermato la sopravvivenza del danno erariale, sebbene riquantificato, sostenendo che l’amministrazione scolastica avrebbe subito un danno per non aver ottenuto la “miglior prestazione possibile”. Tale argomentazione non è stata condivisa, poiché essa introduce la figura di un danno meramente ipotetico, astratto e non provato, oltre a ravvisarsi una palese deviazione da quella che è stata l’impostazione del Procuratore regionale nel sostenere l’accusa posta a base della citazione in giudizio, che invece ha incentrato l’esistenza del danno sulle erogazioni sostenute dall’amministrazione scolastica a fronte di una prestazione lavorativa resa da un soggetto che aveva ottenuto gli incarichi di supplenza attraverso la falsa esibizione di un titolo professionale.
Contrariamente a quanto affermato dal Collegio di prime cure, nel caso di specie è pacifico e non contestato che il sig. X ha regolarmente prestato la propria attività lavorativa, senza mai ricevere contestazioni disciplinari o note di demerito. L’amministrazione ha quindi ricevuto una prestazione lavorativa reale e tangibile – che, si ripete, è consistita nelle mansioni minimali di collaboratore amministrativo che si traducono in mera accoglienza e vigilanza generica degli alunni, pulizia dei locali e assistenza degli alunni disabili nell’uso dei servizi igienici – in cambio della quale ha corrisposto la retribuzione, e dunque l’utilità che ne ha ricavato l’amministrazione deve ritenersi che investa non una parte, bensì l’intera prestazione, in assenza di qualsivoglia dimostrazione, da parte della Procura o della stessa amministrazione, che un altro aspirante al posto in graduatoria, dotato di titolo di studio con una votazione più elevata, avrebbe potuto fornire “una prestazione lavorativa di migliore livello” di quella eseguita dal X o addirittura “la migliore prestazione possibile”. Pertanto, il danno arrecato dalla condotta dell’appellante deve ritenersi integralmente sterilizzato dall’utilità che la prestazione del sig. X in via di fatto ha prodotto
Di tutt’altro segno, invece, la pronuncia della Sez. Giurisdizionale per la Lombardia, riguardante, però, un’attività per cui era richiesta la laurea.
La Corte ha affermato che l’attività di insegnamento svolta da un soggetto privo della laurea prescritta è radicalmente priva di utilità per l’Amministrazione; ne consegue la responsabilità del convenuto per le retribuzioni lorde percepite, al netto delle ritenute fiscali già incamerate dall’Erario. Nel caso OMISSIS, la Sezione ha condannato il convenuto per dolo, avendo egli ingannato l’Istituto Superiore dichiarando lauree inesistenti. A differenza delle mansioni esecutive, l’insegnamento richiede una professionalità certificata dal titolo di studio, la cui mancanza rende la prestazione inutile e foriera di danno risarcibile
In casi siffatti non può ragionarsi di un’utilità della prestazione, in quanto resa, appunto, da un soggetto radicalmente privo della professionalità richiesta per lo svolgimento dell’incarico.