Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 11513 del 28 aprile 2026
La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma secondo, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L’azione può essere esercitata – alle medesime condizioni – anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo. In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.
La Corte d’appello aveva disposto il pagamento a titolo di ingiustificato arricchimento di una somma pari all’esatto ammontare dei corrispettivi contrattuali del consumo di acqua per il periodo 2008-2011, calcolati in applicazione delle tariffe deliberate dal Comune. L’indennizzo ex art. 2041 c.c. va – invece – liquidato nei limiti della minor somma tra l’arricchimento e l’entità della perdita patrimoniale dell’impoverito e non può corrispondere all’intero corrispettivo come se il contratto fosse valido; se non è possibile o è particolarmente difficile determinare il suo preciso ammontare, è consentita una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell’art. 1226 c.c., anche in via officiosa (Cass., SU, n. 23385/2008; Cass., n. 20648/2011; Cass., n. 12702/2019; Cass., n. 14670/2019).