Falsa dichiarazione del possesso del patentino di bilinguismo e attività medica: il danno è del 55% delle retribuzione percepita


Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, sentenza n. 28 del 12 maggio 2026


La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol – Sede di Bolzano ha convenuto in giudizio la dott.ssa Omissis, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di medico specializzato in anestesia e rianimazione presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, chiedendone la condanna al pagamento, in favore della medesima Azienda, della somma di euro 120.815,11,quale retribuzione percepita indebitamente dal 12 marzo 2024 al 20 febbraio 2025, stante la falsa attestazione del possesso del prescritto attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di livello C1.
La giurisprudenza mette vieppiù in luce la necessità di analizzare, in concreto, il rapporto tra i titoli/requisiti prescritti e l’insieme delle prestazioni che caratterizzano lo specifico profilo professionale.
In particolare, qualora al lavoratore siano demandati anche compiti non strettamente legati a uno dei titoli/requisiti richiesti, deve escludersi che la relativa falsa attestazione incida sull’utilità apportata dalla loro esecuzione. In via generale, occorre pertanto verificare se il lavoratore abbia svolto, inter alia, attività che non esigono il possesso di particolari titoli/requisiti (e dunque rivestano carattere eminentemente materiale), ovvero – ciò che qui rileva – per le quali il lavoratore medesimo sia munito dei conferenti (altri) titoli/requisiti pure all’uopo prescritti.
Nella fattispecie in esame risulta difatti evidente come l’opera affidata ad uno specialista in anestesia e rianimazione non possa essere in alcun modo classificata come basica, routinaria o fungibile, fondandosi su titoli professionali di elevata qualificazione.
Ora, pacifico che a questi ultimi, nella provincia di Bolzano, deve affiancarsi l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, occorre tuttavia considerare che le mansioni demandate ad un medico operante presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige comprendono indubbiamente una serie di attività che prescindono dal possesso dell’attestato di bilinguismo e che, pure in mancanza dello stesso, valgono a generare un’utilitas in favore dell’Amministrazione.
Quanto precede induce, in definitiva, a riconoscere nell’attività complessivamente svolta dalla convenuta un’utilità che, per quanto non corrispondente a quella attesa, giustifica l’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno di cui all’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994.
Stante l’impossibilità di un’esatta quantificazione del vantaggio di cui ha fruito dall’Amministrazione, la determinazione dello stesso non può che essere rimessa ad una valutazione di tipo equitativo ai sensi dell’art. 1226 c.c. A tal fine, ferma restando la pregnanza dell’interesse ad un’adeguata comunicazione tra medico e paziente, occorre avere riguardo alla rilevanza che, nell’attività del medico specializzato in anestesia e rianimazione, spesso chiamato ad intervenire in situazioni emergenziali e nell’ambito di équipe multidisciplinari, assumono le conoscenze medico-scientifiche, come attestate dai titoli di laurea e di specializzazione e della pregressa esperienza professionale.
Un tanto premesso, il Collegio ritiene di stimare l’utilitas in parola nella misura del 45% degli emolumenti lordi corrisposti. Il danno subito dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige corrisponde pertanto al 55% della somma azionata dalla Procura erariale, da cui deve essere scomputato l’importo dell’indennità di bilinguismo eventualmente già restituito.

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