Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 83 del 13 maggio 2026
Una dipendente comunale si era appropriata di circa € 360.000 attraverso mandati di pagamento alterati. Sono stati citati anche i tesorieri per omessa vigilanza e il responsabile finanziario per colpa grave, per rispondere in via sussidiaria.
I tesorieri e il responsabile hanno ottenuto la definizione agevolata pagando percentuali tra il 36% e il 40% del danno contestato. La Corte ha negato alla responsabile del servizio finanziario la possibilità di subordinare il pagamento all’esito del recupero presso la debitrice principale, definendo il rito abbreviato come una rinuncia all’esame del merito in cambio di un beneficio economico certo
Infatti nel giudizio di responsabilità amministrativa, la richiesta di rito abbreviato per la definizione alternativa del processo è inammissibile se formulata in via condizionata o subordinata. Il giudice è chiamato esclusivamente a valutare la sussistenza delle condizioni formali e la congruità della somma proposta (non superiore al 50% della pretesa originaria) in relazione alla gravità della condotta. Una volta accettato il rito e avvenuto il pagamento, il processo si estingue per i convenuti aderenti, restando preclusa ogni domanda di merito sulla responsabilità sussidiaria.