ARAN, parere del 18 maggio 2026
DOMANDA: gli incrementi delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate di cui all’art. 58, comma 1 e 2, del CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni locali, relativi ad annualità già trascorse (2024 e 2025), possono essere erogati senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni?
RISPOSTA: come espressamente precisato dall’art. 58, comma 1 del CCNL in oggetto, l’importo annuo lordo pari allo 0,14% del m.s. dell’anno 2021 di riferimento per ciascuna amministrazione del Comparto delle Funzioni Locali è destinato, a decorrere dal 1/1/2024, ad incrementare la parte stabile del Fondo di cui all’art. 79, del CCNL del 16 novembre 2022.
Qualora gli enti abbiano già chiuso e definito entrambe le annualità 2024 e 2025, gli importi di competenza di tali anni potranno essere contabilizzati nella parte variabile del Fondo relativo all’anno 2026, quali residui anni precedenti, senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni.
Qualora gli enti, pur avendo chiuso e definito le annualità 2024 e 2025, abbiano però previsto nel contratto integrativo che regola le predette due annualità una clausola in base alla quale tutti i residui di un anno sono automaticamente portati ad incremento delle somme destinate ai trattamenti economici correlati alla performance, potranno invece erogare le relative somme quali arretrati sui predetti trattamenti economici, con i medesimi criteri già previsti per la loro erogazione.