Corte di Cassazione, sentenza n 31843 del 5 dicembre 2025
Occorre premettere che la contrattazione in tema di costituzione dei fondi parte dall’art. 60 del c.c.n.l. 1994/1997:
Le aziende e gli enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del d.lgs. 29/93 rideterminino, con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base del calcolo di cui alla lettera a) del comma 1, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione per incrementare con l’atto deliberativo, in misura congrua, il fondo di cui al presente articolo
Si tratta di un criterio ribadito dal c.c.n.l. 8 giugno 2000 che, all’art. 53.
Entrambe le disposizioni fanno riferimento ad una preventiva valutazione di congruità. L’art. 53, peraltro, non ha perso di attualità neppure all’esito della nuova contrattazione perché il c.c.n.l. 19.12.2019
Ed allora, lungi dall’esservi un automatismo nell’incremento, quest’ultimo doveva necessariamente passare attraverso determinazioni aziendali.
Invero secondo i ricorrenti sarebbe congruo solo l’aumento che ripristina in termini percentuali la medesima disponibilità pro capite del fondo medesimo.
L’interpretazione non è condivisibile innanzitutto perché contrasta con il tenore letterale della disposizione (art. 1362 cod. civ.) e con il principio secondo cui le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre.
Le parti collettive ove hanno voluto vincolare le aziende a destinare al finanziamento quote predeterminate l’hanno fatto espressamente, ricorrendo alla tecnica del consolidamento (‘fondi consolidati’ che costituiscono la base per la costituzione del fondo relativo alle annualità successive), dell’incremento determinato in relazione al monte salari in termini percentuali, dell’incremento quantificato in termini di ore pro capite di plus orario.
La disposizione in discussione (art. 53, comma 1, c.c.n.l. 2000) si esprime, invece, diversamente e valorizza principalmente il valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione (non prevedibile in via generale e, come tale, non quantificabile ex ante), sicché la congruità dell’aumento non può essere desunta dal rispetto o meno della regola percentuale automatica che è quella che i ricorrenti invocano. D’altra parte, la successiva evoluzione della disciplina contrattuale conferma questa interpretazione lì dove, nel ribadire che l’aumento è a carico del bilancio aziendale, richiama poi le linee guida regionali (il che esclude un rigido automatismo per l’intero territorio nazionale) ed anche il principio dell’equilibrio dei costi. La lettura delle disposizioni sopra riportate rende evidente che non esiste un meccanismo rigidamente determinato nel rapporto fra implementazione delle risorse destinate alla parte variabile del fondo per la retribuzione di posizione e dotazione organica, così da determinare un automatismo matematico, fisso ed invariabile. Tale meccanismo, come correttamente posto in rilievo dalla Corte territoriale, renderebbe, di fatto, prive di reale significato altre norme contrattuali (