TAR Lazio, sentenza n. 7507 del 24 aprile 2026
Il dott. -OMISSIS- ha inoltrato al R.P.C.T. dell’ente una prima denuncia degli illeciti rilevati nel reparto, individuati nella partecipazione fittizia di alcuni medici ad interventi chirurgici, mediante l’inserimento del nominativo nella corrispondente cartella clinica, ancorché fisicamente assenti, al fine di accedere al regime di incentivi economici alla stessa connesso, idonea a configurare una possibile truffa ai danni del S.S.N.; la nota è stata poi integrata per rappresentare le misure ritorsive messe in atto dal Direttore dott. -OMISSIS- nei suoi confronti tramite l’esclusione dalle sale operatorie e l’assegnazione di turni in pronto soccorso «particolarmente impegnativi»
Il dott. -OMISSIS- ha altresì segnalato all’A.n.a.c. gli atti di demansionamento subiti, consistenti principalmente nell’esclusione dagli interventi chirurgici «di maggior prestigio» e dai corsi di aggiornamento, nella ricezione di «mail diffamatorie» da parte di colleghi, in tal senso sollecitati, a suo dire, dal Direttore, al fine di promuovere nei suoi confronti l’avvio di procedimenti disciplinari, e nella mancata assegnazione di un ufficio e una postazione di lavoro adeguati.
L’A.n.a.c., ha dichiarato la natura ritorsiva degli atti di demansionamento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, delle misure adottate nei confronti del controinteressato e ha irrogato nei confronti dell’odierno ricorrente una sanzione pecuniaria in misura pari ad euro 16.000,00
Il Direttore dell’UOC ha proposto ricorso al TAR.
Il tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso, stabilendo quanto segue.
Quanto alla questione dell’illiceità delle condotte, che la legge non richiede che il segnalante denunci fatti che integrano senz’altro fattispecie di reato e conducano necessariamente ad una sentenza di condanna, bensì esclusivamente la sua buona fede in termini di verità putativa.Di convinzione “ragionevole” che i fatti siano veri «a prescindere dal fatto che tali fatti possano essere successivamente accertati come errati» parlano anche le linee guida adottate dall’A.n.a.c. con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (par. 4.2.2), che, condivisibilmente, non esigono dai segnalanti nemmeno la certezza sulla qualificazione o meno dei medesimi fatti in termini di illiceità, in quanto «richiedere che questi dispongano di conoscenze giuridiche sufficienti a determinare le probabilità che un illecito venga commesso equivarrebbe di fatto a vanificare le finalità dell’istituto»
Inoltre, il fatto che il dott. -OMISSIS- sia stato animato anche da un interesse personale – il danno per la mancata o eccessivamente ridotta partecipazione alle “sale aggiuntive” – e che non abbia agito solo quale defensor legitimitatis non esclude l’attivazione delle tutele previste dalla normativa whistleblowing, trattandosi di una evenienza del tutto fisiologica e non incompatibile con le finalità anticorruzione che quest’ultima intende realizzare (e che sarebbero, invero, irrimediabilmente frustrate dalla pretesa che il segnalante sia mosso solo dall’interesse al mero ripristino della legalità); ciò a patto che la denuncia trovi la propria causa oggettiva in una probabile, perché ancorata a fatti reali, violazione del principio di imparzialità (che proprio l’esistenza di interessi privati, del resto, presuppone).
Il ricorso da parte di un organo della p.a. ad un potere amministrativo, pur rientrante nelle proprie attribuzioni e competenze, per il perseguimento di un interesse diverso da quello per il quale è stato attribuito integra, infatti, un’ipotesi scolastica di sviamento di potere, nella quale il provvedimento dissimula una causa non coincidente con quella prefigurata dalla norma, in violazione dei principi di tipicità e nominatività, posti a garanzia «…che ad ogni interesse pubblico vada correlato uno specifico potere in capo all’Amministrazione in modo da determinare, in esito al procedimento, un giudizio di coerenza tra potere esercitato e risultato concretamente perseguito» (Cons. Stato, Sez. IV, 13 maggio 2025, n. 4103).
In un procedimento per whistleblowing, l’accertamento di un uso distorto dei poteri dirigenziali, caratteristico delle fattispecie di sviamento di potere, finisce per minare ancora più in radice la credibilità della prospettazione datoriale, insinuando ulteriori dubbi sulla genuinità degli atti organizzativi adottati e fornendo così un decisivo tassello alla teoria della ritorsione. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato