Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 90/2026
Un primo profilo concerne la doverosità o meno della costituzione del Fondo risorse decentrate.
Dalla disciplina vigente si evince che il suddetto Fondo è necessario per la corresponsione, ogni anno, del trattamento economico accessorio ai dipendenti.
In particolare, la determinazione della parte stabile del Fondo stesso è prevista anche per gli enti in dissesto e per gli enti in condizioni di deficitarietà strutturale o in procedura di riequilibrio (cfr. Sez. contr. Regione Siciliana, del. n. 51/2022/PAR). Per essi, invece, sono disposte limitazioni (assolute e relative) con riguardo alla parte variabile del Fondo (art. 79, comma 4, del CCNL 16 novembre 2022), sebbene – per gli enti in dissesto – siano “fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni”.
In tal modo, è sostanzialmente confermata la doverosità della costituzione annuale del Fondo, quanto meno per la parte stabile, per tutti gli enti locali, a prescindere dalle condizioni economico-finanziarie in cui essi versano.
Tuttavia, nella vigente legislazione non è contemplata l’ipotesi in cui non siano stanziate in bilancio le risorse per il Fondo.
Un secondo profilo riguarda l’aspetto contabile del mancato stanziamento in bilancio delle risorse per la costituzione del Fondo risorse decentrate.
Come disposto dal richiamato paragrafo 5.2 dell’Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e confermato dalla giurisprudenza contabile, in caso di mancata definizione della contrattazione integrativa, la parte stabile del Fondo confluisce nel risultato di amministrazione quale economia vincolata, a sostanziale conferma della natura indefettibile di tale componente. Tuttavia, qualora non sia stato effettuato neppure lo stanziamento in bilancio delle suddette risorse, tale effetto non si può produrre.
Ne consegue che, di fatto, risulta alterata la composizione del risultato di amministrazione, non configurandosi le condizioni per l’apposizione del vincolo su quelle risorse che avrebbero dovuto alimentare la parte stabile del Fondo (sempre se le stesse non siano state, tra l’altro, utilizzate diversamente nel corso dell’esercizio).
Sulla base delle suddette considerazioni, pertanto, il Collegio rileva che, qualora un Comune non abbia stanziato in bilancio le risorse per la costituzione del Fondo risorse decentrate in una o più annualità, questi possa disporre, nell’esercizio in corso, lo stanziamento delle somme necessarie per ricostituire il Fondo stesso limitatamente alla parte stabile, per i singoli esercizi in cui esso è stato pretermesso.