Corte di Cassazione, sentenza n. 23612 del 21 luglio 2026
In base ai principi fissati dalla richiamata giurisprudenza unionale, la struttura accreditata, che con la concessione dell’accreditamento entra nella programmazione sanitaria stabilita a livello regionale, può beneficiare del regime di esenzione dall’IVA anche in relazione a prestazioni di ospedalizzazione non oggetto di specifica convenzione, erogate a pazienti solventi, purché si tratti di prestazioni assicurate a condizioni sociali analoghe a quelle che si applicano agli enti di diritto pubblico. A rafforzare tale interpretazione concorre anche il prima accennato mancato aggiornamento della disposizione di cui all’art. 10, comma 1, n. 19 cit. alla nuova disciplina del Servizio sanitario nazionale, per cui deve ritenersi che il termine “cliniche e case di cura convenzionate” possa riguardare anche le strutture sanitarie accreditate, a prescindere dall’inclusione delle prestazioni contestate negli accordi stipulati con l’Amministrazione pubblica, proprio perché l’accreditamento implica già il “debito riconoscimento”.
Un’opzione diversa potrebbe produrre l’effetto, paventato dall’avvocato generale Hogan con le conclusioni presentate il 23 settembre 2021 nella causa C-228/20, di cooptare i prestatori sanitari privati in un sistema sanitario pubblico assoggettando i primi ad un trattamento svantaggioso sotto il profilo dell’IVA (punto 77).
Giustappunto nella direzione volta a scongiurare questo rischio milita l’art. 18 del d.l. n. 73 del 2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 2022, che ha esteso espressamente, per le operazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore, l’applicazione dell’esenzione IVA alle prestazioni di ricovero e cura erogate da una struttura sanitaria non convenzionata, a condizione che la prestazione sanitaria sia di per sé esente IVA. Detta esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino alla concorrenza del corrispettivo dovuto dalla struttura sanitaria non convenzionata al professionista che la svolge, nel senso che all’interno del prezzo complessivo della prestazione di ricovero e cura chiesto al paziente, la parte riferibile alle prestazioni sanitarie acquisite dalla casa di cura privata in regime di esenzione sarà fatturata sempre in regime di esenzione (“quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;”).
Nella specie, poiché la contribuente è una struttura accreditata e, quindi, “debitamente riconosciuta” dal Servizio sanitario pubblico, le prestazioni di ricovero oggetto di ripresa, in quanto erogate in regime privatistico e non in convenzione (di cui pure beneficiava la struttura), per essere considerate esenti da IVA, dovevano essere erogate “a condizioni sociali analoghe a quelle che si applicano agli enti di diritto pubblico”, secondo l’orientamento prima indicato.
La CGT-2 non si è attenuta ai principi enunciati, non avendo accertato in concreto se, a prescindere dalla stipulazione di una specifica convenzione in relazione alle prestazioni contestate, queste rispettavano comunque i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza unionale.