La segnalazione del whistleblower può essere resa accessibile, ma oscurando tutti i dati relativi al segnalante


TAR Veneto, sentenza n. 1511 del 6 luglio 2026

Se la segnalazione è nominativa, la presenza del nominativo del segnalante nel documento non rende – giova ribadirlo ancora una volta – il dato automaticamente ostensibile, perché la segnalazione può essere ostesa con oscuramento dell’identità del segnalante e degli elementi idonei ad identificarlo, salvo che l’istante dimostri un interesse specifico alla conoscenza di tali dati, come nel caso in cui risulti che la segnalazione ha ad oggetto fatti e circostanze non con corrispondenti al vero.
Tornando al caso in esame, dev’essere riconosciuto l’interesse della ricorrente con riguardo al contenuto della segnalazione e degli eventuali allegati detenuti dall’Amministrazione. Difatti l’istanza di accesso ha ad oggetto un documento determinato; la segnalazione è richiamata nel rapporto di verifica; l’attività conseguente alla segnalazione non è rimasta priva di effetti perché l’Amministrazione ha formulato prescrizioni dirette alla sua assistita.
La conoscenza dei fatti segnalati è quindi utile per comprendere la genesi della verifica ispettiva, nonché per valutare l’eventuale sussistenza di profili lesivi dell’immagine e della reputazione della ricorrente.
Il diniego integrale, opposto dall’Amministrazione, sacrifica tale interesse in misura non proporzionata, perché non distingue tra contenuto della segnalazione, nominativo del segnalante, dati di terzi ed eventuali altri elementi riservati. Il provvedimento è, quindi, illegittimo nella parte in cui viene integralmente negato l’accesso alla segnalazione e agli eventuali allegati richiamati nel rapporto di verifica del 16 dicembre 2025.
Invece non è fondata la pretesa della ricorrente di conoscere il nominativo dell’autore della segnalazione. La ricorrente non ha allegato elementi idonei a dimostrare che l’identificazione del segnalante sia indispensabile per tutelare la propria sfera giuridica. Il riferimento a un’attività persecutoria e al danno reputazionale, pur rilevante ai fini dell’accesso al contenuto della segnalazione, non giustifica la rivelazione dell’identità del segnalante perché non sono stati dedotti dedotti elementi circostanziati di falsità consapevole della segnalazione, di conflitto identificabile con un determinato soggetto, di azione già concretamente prefigurata nei confronti dell’autore o di altra ragione che renda la conoscenza dell’identità del segnalante necessaria per l’esercizio del diritto di difesa.

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