La spesa del personale in caso di internalizzazione di funzioni dalle partecipate

Corte dei Conti,  Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 98 del 5 agosto 2026


La questione all’esame è quella di stabilire «se, nei processi di internalizzazione di funzioni e servizi essenziali rientranti tra le competenze istituzionali dell’Ente, la spesa per il personale assorbito debba essere computata esclusivamente nei limiti della capacità assunzionale ordinaria derivante dai vigenti decreti sul “valore soglia” (rapporto spesa di personale/entrate correnti), ovvero se l’integrale e strutturale copertura dei costi garantita dal subentro diretto dell’Ente nelle entrate tariffarie proprie del servizio (proventi da tariffe e bollini precedentemente iscritti nel bilancio autonomo dell’Azienda) consenta di considerare l’operazione finanziariamente neutra a saldi consolidati, specie in virtù del correlato azzeramento degli obblighi di legge di accantonamento di quote di avanzo per perdite societarie», soluzione quest’ultima che il richiedente dichiara di privilegiare “nel solco tracciato dalla normativa, la quale impone una valutazione in un’ottica di bilancio consolidato; nel caso di specie, i costi del personale assorbito trovano immediata e strutturale compensazione entrate tariffarie storicamente generate dal servizio che transitano nel bilancio dell’Ente locale, garantendo l’invarianza finanziaria effettiva dei saldi complessivi della filiera pubblica allargata”
In argomento, la Sezione ritiene di dover rappresentare che il legislatore, nel dettare la disciplina in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti locali, ha introdotto un sistema basato sul principio del necessario rispetto della sostenibilità finanziaria della relativa spesa, ancorando la capacità assunzionale a “valori soglia” determinati dal rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale rilevata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione). Eventuali eccezioni a tale principio non potrebbero che trovare fondamento espresso in specifiche, e derogatorie, previsioni normative, Ed ancora, nel senso indicato depongono due ulteriori e decisive considerazioni.
La prima discende dal disposto di cui all’art. 19, comma 8, D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 (“Testo unico in materia di società pubbliche”), che, con riferimento al riassorbimento di “unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione”, stabilisce che lo stesso debba avvenire “nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale” e possa essere “disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili”.
Peraltro, è stato correttamente osservato che “L’indicata norma, nel regolamentare quanto in precedenza non trovava disciplina legislativa, vale a dire il percorso inverso di passaggio di personale dalle società in controllo pubblico alle pubbliche amministrazioni, in caso di reinternalizzazione delle funzioni o dei servizi prima loro affidati, afferma con chiarezza che i soggetti assorbibili sono solo quelli già dipendenti dalla pubblica amministrazione che ha esternalizzato, nonché da altre pubbliche amministrazioni, sicché devono ritenersi esclusi coloro che sono stati assunti direttamente dalle società partecipate anche sulla base di una procedura selettiva, così conformandosi all’anzidetta interpretazione giurisprudenziale” (cfr. Sez. reg. contr. Valle d’Aosta, deliberazione n. 10/2017/PAR e Sez. reg. contr. Liguria, deliberazione n. 19/2020/PAR).
La seconda considerazione risiede nella constatazione che vede l’asserita neutralità finanziaria e la sostenibilità strutturale dell’operazione quali circostanze fortemente aleatorie, a fronte dell’unico dato certo costituito dall’iscrizione nel bilancio provinciale della spesa da sostenere per le retribuzioni del personale così inquadrato.


In conclusione, la Sezione ritiene che, in caso di internalizzazione di funzioni e servizi essenziali rientranti tra le competenze istituzionali dell’Ente, la spesa per il personale assorbito debba essere computata esclusivamente nei limiti della capacità assunzionale ordinaria derivante dai vigenti decreti sul “valore soglia” (rapporto spesa di personale/entrate correnti).

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