Dichiara falsamente un dottorato in un concorso, ma non deve restituire le retribuzioni (anzi, la Regione lo deve risarcire)

Corte dei Conti,.Prima Sezione Centrale d’Appello,  sentenza n. 186 del 5 agosto 2026


Il convenuto aveva falsamente dichiarato, in sede di partecipazione al concorso, di essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza e del dottorato di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico, così riuscendo ad essere reclutato dal Consiglio regionale del Lazio, con contratto a tempo pieno e indeterminato, quale funzionario di categoria D, posizione economica D1, di cui al CCNL Regioni ed Autonomie Locali, per il periodo dal 15/04/2010 fino al 30/11/2017.
L’Amministrazione regionale citava poi in giudizio il X davanti al giudice ordinario, chiedendo la restituzione delle retribuzioni erogate al medesimo per euro 256.264,00 lordi e l’accertamento del diritto alla restituzione, da parte dell’INPS, dei contributi previdenziali versati. Il Tribunale civile, tuttavia, rigettava il ricorso, accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dal X avente ad oggetto la richiesta del TFR, per cui la Regione Lazio veniva condannata al pagamento di euro 12.305,09, oltre interessi legali (sentenza del Tribunale di Roma n. 682/2023).


La Procura regionale ha, inoltre, rilevato che, per i fatti di cui si discute, il convenuto è stato condannato in sede penale per il reato di cui all’art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, con sentenza penale di patteggiamento della pena.
Il Collegio ritiene che il proposto appello – che pur si richiama a sostanziali argomentazioni in tema di prestazione di lavoro in assenza del titolo di studio necessario – non possa essere accolto, dovendosi condividere l’argomentazione del primo giudice alla luce dell’assorbente questione relativa alla violazione del ne bis in idem. Ciò posto, nel caso in esame trova applicazione l’art. 2126 c.c., secondo cui “La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa” (Cass., SS.UU., 26.5.2011 n. 11559; Cass., sez. lav., 28 giugno 1986, n. 4341).


A diverse conclusioni, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, può giungersi solo quando per lo svolgimento di un’attività lavorativa sia richiesta dalla legge un’abilitazione o un titolo di studio abilitante in ragione dell’incidenza di tale attività sulla salute pubblica o sulla sicurezza pubblica. In tal caso, infatti, la prestazione lavorativa svolta in assenza di tale abilitazione è illecita, atteso che è violata una regolamentazione che non riguarda solo il rapporto di impiego, ma è posta a tutela di diritti fondamentali della persona. Non vi è, quindi, solo nullità dell’assegnazione allo svolgimento di mansioni che comunque lasci fermi, ai sensi dell’art. 2126 c.c., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione, secondo il criterio generale fissato dalle Sezioni Unite innanzi citate (Cass., SS.UU., 26 maggio 2011, n. 11559), ma vi è l’esercizio abusivo – e quindi illecito – di mansioni per le quali la legge richiede un titolo abilitante a tutela di diritti fondamentali della persona, come avviene ad esempio per la professione medico-sanitaria (Cass., Sez. lav., 7.7.14 n. 15450).


Trattasi, tuttavia, di un’ipotesi che non si attaglia al caso in esame, in cui il X, per il periodo in cui ha lavorato presso il Consiglio Regionale, risulta aver svolto – peraltro senza mai ricevere alcun rilievo, ed anzi ottenendo sempre valutazioni positive (doc. 3 prod. X) – attività di funzionario, che non richiede il possesso di specifiche abilitazioni, e non è destinata ad incidere sulla salute o sulla sicurezza pubblica. Sicché, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, la prestazione lavorativa del X non è stata resa in violazione di norme imperative poste a tutela dell’ordine pubblico e dei diritti fondamentali della persona. Ad essa si applica dunque la disciplina di cui all’art. 2126 c.c., con conseguente diritto del X a conservare la retribuzione che gli è stata corrisposta nel periodo in cui il rapporto lavorativo ha avuto di fatto esecuzione.
È, dunque, corretta l’affermazione della difesa del X per cui una volta che si è consolidato un giudicato civile, il giudice contabile nel suo giudizio successivo non può non tenere conto delle determinazioni già raggiunte, sulle identiche pretese sostanziali, nel precedente giudizio ordinario, anche perché ciò comporterebbe, nelle intenzioni della Procura appellante, un sovvertimento del giudizio ad opera di altro giudice.
In altri termini, mentre il giudizio ordinario ha sancito l’applicabilità al caso di specie dell’art. 2126 del c.c. ed il conseguente diritto del X a trattenere le somme richieste dall’Ente, il giudizio amministrativo- contabile, ove si accogliesse la tesi della Procura erariale, finirebbe con lo statuire l’inapplicabilità dell’art. 2126 c.c., così obbligando il X alla restituzione delle somme, pervenendo, dunque, ad un insanabile conflitto di giudicati.
Ferma restando dunque la reciproca indipendenza tra l’azione di responsabilità civile promossa dalla Pubblica amministrazione davanti al giudice ordinario e l’azione di responsabilità per danno erariale, esercitabile dinanzi alla Corte dei conti (per il principio di indipendenza delle giurisdizioni e il sistema del doppio binario civile e contabile, cfr. Cass. SS.UU. 7 maggio 2020 n. 8634; 19 febbraio 2019 n. 4883 e 15 febbraio 2022 n. 4871, nonché 26 giugno 2024 n. 17634; Corte cost. 28 luglio 2022 n. 203), la coerenza del sistema giudiziario nel suo complesso, onde evitare disarmonie e divergenti pronunce nei due plessi giudiziari, impone di rispettare il preventivo giudicato civile, specie nei casi come quello in esame, in cui lo stesso soggetto risulterebbe sottoposto a duplice giudizio, per i medesimi fatti, con possibili esiti divergenti delle pronunce del giudice ordinario e del giudice contabile.
È, dunque, corretta la decisione di prime cure laddove ha ravvisato nella presente fattispecie la violazione del principio del ne bis in idem, che rileva non solo per il diritto interno (art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.; giusto processo, ex art. 111 Cost.), ma anche per il diritto sovranazionale (divieto di doppio giudizio, ex art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU nonché art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
La Regione Lazio va, pertanto, condannata, in accoglimento della domanda riconvenzionale, al pagamento del relativo importo a favore del X, pari ad € 12.305,09, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo…” (Tribunale di Roma, I Sezione lavoro, sentenza n. 6282 in data 15.06.2023, il cui passaggio in giudicato non è contestato dalle parti dell’odierno giudizio).

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