Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 156 del 7 agosto 2026
L’Amministrazione finanziaria, con diversi documenti di prassi, ha precisato che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente sono, in sostanza, imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante), sia presenti che futuri, del soggetto che le percepisce. Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente) (cfr. risoluzione 22 aprile 2009, n. 106/E e 7 dicembre 2007, n. 356/E).
Ciò posto, nel caso in esame, si osserva che, in base a quanto rappresentato dall’Istante e confermato anche dalle sentenze allegate all’istanza, ”con il ricorso non è stata […] chiesta la monetizzazione del pasto (preclusa dal comma 4 dell’art. 29 CCNL citato), ma il risarcimento del danno connesso alla mancata fruizione della pausa per la mensa durante il turno di lavoro superiore alle 6 ore, danno rispetto al quale il controvalore del buono pasto costituisce semplicemente un criterio equitativo di liquidazione. La domanda dunque è pienamente ammissibile […]”. In sostanza, dunque, le somme corrisposte a titolo di ”risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia” e di ”risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo” integrano la fattispecie del risarcimento di un danno emergente, poiché finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno e, pertanto, non assumono rilevanza reddituale.