I risarcimenti pagati dalle aziende sanitarie per mancata fruizione della pausa mensa non costituiscono reddito


Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 156 del 7 agosto 2026


L’Amministrazione finanziaria, con diversi documenti di prassi, ha  precisato  che  devono  essere  ricondotte  a  tassazione  le  indennità  corrisposte  a  titolo  risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito  del percipiente sono, in sostanza, imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire  mancati guadagni (lucro cessante), sia presenti che futuri, del soggetto che le percepisce.  Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine  di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica  subita dal patrimonio (danno emergente) (cfr. risoluzione 22 aprile 2009, n. 106/E e 7 dicembre 2007, n. 356/E).
Ciò  posto,  nel  caso  in  esame,  si  osserva  che,  in  base  a  quanto  rappresentato  dall’Istante e confermato anche dalle sentenze allegate all’istanza, ”con il ricorso non  è  stata  […] chiesta la monetizzazione del pasto (preclusa dal comma 4 dell’art. 29 CCNL citato), ma il risarcimento del danno connesso alla mancata fruizione della pausa per la mensa durante il turno di lavoro superiore alle 6 ore, danno rispetto al quale il controvalore del buono pasto costituisce semplicemente un criterio equitativo di liquidazione. La domanda dunque è pienamente ammissibile […]”. In  sostanza,  dunque, le  somme  corrisposte  a titolo  di  ”risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia” e  di ”risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo” integrano  la fattispecie del risarcimento di un danno emergente, poiché finalizzate a ristorare il pregiudizio  derivante  dal  mancato  riconoscimento  del  diritto  contrattuale  alla  pausa  pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno e, pertanto, non assumono rilevanza  reddituale.

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