I limiti dei fondi del trattamento accessorio e le eccezioni: un’utile sintesi della Corte dei Conti



Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria,  Deliberazione N. 71 del 13 agosto 2026


L’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, la cui interpretazione è oggetto dell’istanza di parere, riproducendo, con alcune variazioni, previgenti similari norme di finanza pubblica (art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010; art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015), sancisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.


Il tenore letterale dell’articolo di legge non palesa alcuna eccezione all’ambito applicativo, soggettivo e oggettivo, del precetto. Tuttavia, la Magistratura contabile, operando un’interpretazione funzionale della disposizione, ne ha individuate varie in via pretoria. Limitando l’analisi a quelle contenute in pronunce c.d. nomofilattiche delle Sezioni riunite e della Sezione delle Autonomie (art. 17, comma 31, d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 e art. 6, comma 4, d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012), le riferite eccezioni possono essere ricondotte a tre macro-categorie


In primo luogo, i compensi accessori remunerativi di “prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili” le quali “potrebbero essere acquisite anche attraverso il ricorso a personale estraneo all’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi” (filone interpretativo inaugurato da Corte conti, SSRR in sede di controllo, deliberazione n. 51/2011/CONTR, e che ha trovato seguito, per esempio, nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 2/2013/QMIG e n. 34/2016/QMIG).
Sulla base del ridetto principio di diritto, sono stati sottratti dal vincolo di finanza pubblica in esame gli incentivi tecnici al personale (oggi previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023), i compensi agli avvocati dipendenti (attualmente disciplinati dall’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014) o i diritti di rogito ai segretari degli enti locali (cfr. Corte conti, SRC Puglia, deliberazione n. 22/2012/PAR).


In secondo luogo, la giurisprudenza contabile ha escluso dal limite i compensi accessori aventi copertura in risorse appositamente destinate da una specifica norma di legge, avente limiti finanziari autonomi, filone interpretativo inaugurato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 6/2018/QMIG, ma già desumibile, altresì, dalle precedenti citate deliberazioni n. 2/2013/QMIG e n. 34/2016/QMIG.


Infine, quale terza macro categoria, sono stati esclusi dal limite i compensi accessori aventi copertura in specifici finanziamenti provenienti da soggetti privati, dall’Unione europea e, entro predeterminati presupposti, anche da altri enti pubblici, filone interpretativo adottato anche per altri vincoli di finanza pubblica (cfr., per esempio, Corte conti, SSRR, deliberazione n. 7/CONTR/2011), ed avente riferimento principale, nel caso di specie, nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 20/2017/QMIG e n. 23/2017/QMIG (nonché, da ultimo, n. 10/2026/QMIG).

Sempre la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 23/2017/QMIG, richiamando in motivazione quanto già affermato nella citata pronuncia n. 20/2017/QMIG, ritenendo sussistente la medesima ratio di non applicabilità dei limiti di finanza pubblica quando non vi è incidenza sulla gestione ordinaria del bilancio, ha precisato i presupposti ed i limiti entro i quali è possibile escludere dai vincoli posti al complessivo trattamento economico accessorio anche le spese aventi copertura in finanziamenti vincolati da parte di altri enti pubblici (nel caso specifico, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato). Ha sottolineato, in particolare, la necessità che le risorse che affluiscono al fondo per la contrattazione decentrata devono essere totalmente coperte da contributi di terzi, mantenere l’originario vincolo di destinazione e rispettare le prescrizioni della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva (“evitando meccanismi di distribuzione indistinta, invece che parametrati alle mansioni svolte e/o al raggiungimento di obiettivi predeterminati misurabili e consuntivabili”).

Anche questa Sezione regionale di controllo (deliberazione n. 105/2018/PAR), traendo spunto dai pronunciamenti nomofilattici sopra indicati, e soffermandosi sulla loro evoluzione nel corso del tempo, ha ritenuto che i compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli enti locali ai sensi dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997 possano essere esclusi dai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale nel caso in cui trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (solitamente, di sponsorizzazione) che permetta alle amministrazioni di conseguire un’entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti. In quest’ultima ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dalla norma (copertura delle spese che l’amministrazione deve eventualmente sostenere in conseguenza dell’iniziativa sponsorizzata), una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del contratto collettivo nazionale (art. 67, comma 3, lett. a), CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento accessorio.

Analoghi principi possono trarsi, in termini generali, sia pure con riferimento ai vincoli alle assunzioni di personale, dalla recente deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 10/2026/QMIG, citata nell’istanza di parere dal Comune.
Tali principi, invero, erano stati fatti propri anche dalla deliberazione di questa Sezione n. 56/2019/PAR, che, sia pure giungendo a conclusioni negative sulla base del quadro normativo in quel momento vigente, ha ritenuto sottratti al limite di finanza pubblica gli emolumenti economici accessori finanzianti da risorse vincolate di altri enti pubblici al verificarsi di predeterminate condizioni (richiamando, espressamente, quanto già affermato dalla Sezione delle Autonomie nella citata delibera n. 23/2017/QMIG): risorse impiegate integralmente coperte da fonte esterna; risorse destinate a remunerare sia lo svolgimento della funzione che il trattamento accessorio; effettiva capienza, sia a preventivo che a consuntivo, delle somme disponibili; impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni ulteriori ed aggiuntive rispetto all’attività istituzionale di competenza (cfr. delibera di questa Sezione n. 105/2018/PAR).

Anche la deliberazione della Sezione Emilia-Romagna n. 20/2021/PAR, ugualmente richiamata dal Comune, non sembra discostarsi da tali orientamenti, concludendo nel senso che un ente locale, ai fini dell’osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, possa non conteggiare le spese coperte da un finanziamento proveniente da altro ente pubblico, stante l’assenza di oneri a carico del bilancio dell’ente comunale, al ricorrere delle condizioni enucleate dalle pronunce nomofilattiche di Sezioni riunte in sede di controllo e Sezione delle Autonomie.

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