Il Sindaco del Comune ha formulato una richiesta di parere in ordine alla legittimità di stipulare convenzioni per incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità a titolo completamente gratuito, con la sola previsione del rimborso delle spese di missione preventivamente autorizzate. Il Comune chiedeva inoltre se tali rimborsi dovessero soggiacere ai limiti di spesa fissati per le missioni dei dipendenti e degli amministratori, e se la gratuità dell’incarico esonerasse l’Ente dai tetti di spesa previsti dall’ordinamento per il ricorso agli incarichi di studio, ricerca e consulenza ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
Il Collegio ha espresso parere favorevole. La Corte ha evidenziato che la predeterminazione di un compenso per le collaborazioni esterne ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 non impone che lo stesso debba essere positivo o monetario, ben potendo l’utilità del professionista risiedere in vantaggi reputazionali, accrescimento dell’immagine o arricchimento del curriculum (come confermato dal Consiglio di Stato e dalla Cassazione). Ove risultino rispettati i requisiti di legge dell’incarico (alta qualificazione, temporaneità, previa definizione dell’oggetto, procedura comparativa e impossibilità di utilizzare risorse interne), il rapporto gratuito è pienamente valido.
In ordine ai rimborsi spese per missioni erogati ai collaboratori esterni, il Collegio ha statuito che tali esborsi non sono riconducibili alle missioni dei dipendenti, costituendo componenti del costo dell’incarico professionale cui accedono.
Pertanto, essi vanno imputati contabilmente ai capitoli relativi alla spesa per incarichi e consulenze.