La Corte dei conti, sulla base di quanto previsto dall’art. 35 della L.R. n. 18 del 2016 e dell’art. 47 del D. Lgs. n. 165 del 2001, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, con riguardo alle ipotesi di rinnovo contrattuale, effettua un controllo articolato in tre fasi:
a) attendibilità delle quantificazioni volte a definire l’effettiva entità dei costi contrattuali (diretti ed indiretti) in termini di razionalità e congruità della metodologia usata per le stime;
b) la compatibilità finanziaria degli oneri in termini della loro copertura e sostenibilità con le risorse allocate negli stanziamenti di bilancio;
c) verifica della compatibilità dei costi quantificati con gli strumenti di programmazione economica.
Sotto il profilo della compatibilità finanziaria, giova ricordare che la copertura deve riguardare l’intero triennio di riferimento del contratto e la successiva applicazione a regime, anche comprensiva degli oneri riflessi.
La compatibilità economica va ben oltre il mero calcolo contabile delle coperture di bilancio. La Corte dei Conti rimarca che la valutazione della compatibilità economica non può essere “appiattita” su quella finanziaria, riducendola a una mera analisi computazionale della disponibilità di risorse. Essa risponde alla domanda: “Questa spesa pubblica per il personale è razionale, equilibrata e giustificata sotto il profilo del valore generato e del contesto macroeconomico?”
Quindi, mentre la compatibilità finanziaria presidia la regolarità contabile e l’esistenza della provvista finanziaria immediata e futura all’interno dei bilanci, la compatibilità economica valuta la qualità, la razionalità distributiva e l’efficienza macroeconomica di quella spesa in rapporto al valore della prestazione lavorativa e all’equilibrio del sistema economico generale
Criticità di compatibilità finanziaria (con particolare riferimento agli Enti locali)
Mentre per la Regione la compatibilità finanziaria è stata accertata, la Corte ha rilevato forti elementi di incertezza per gli altri enti del Comparto unico (Comuni, Comunità, consorzi):
Incertezza sulla sostenibilità dei costi obbligatori: Non è stato possibile verificare con certezza l’effettiva capacità finanziaria degli enti locali di far fronte a regime agli oneri retributivi non facoltativi derivanti dall’accordo.
Istruttoria regionale insufficiente: La Regione ha presunto la sostenibilità dei costi basandosi sul rispetto formale delle regole contabili di accantonamento e sui pareri favorevoli degli organismi di rappresentanza (CAL, ANCI, UNCEM). Tuttavia, la Corte ha rimarcato che l’applicazione formale di una regola contabile non garantisce l’effettiva capacità di cassa ed economica di un ente. Inoltre, il sondaggio esplorativo condotto dalla Regione su un campione di enti locali è risultato troppo generico e indeterminato per essere valutato sotto il profilo statistico o economico.
Onere automatico indiretto dei buoni pasto: La firma del CCRL avrebbe l’effetto automatico di attivare l’incremento del valore nominale del buono pasto a 10 euro (disposto dall’art. 18 della legge regionale n. 3/2026).. Questo comporterebbe per le amministrazioni diverse dalla Regione un aggravio di spesa stimato in 1.231.635,95 euro all’anno, senza che ne sia stata accertata la sostenibilità reale sui bilanci.
Criticità di compatibilità economica
La Corte ha evidenziato diverse anomalie strutturali nella dinamica dei costi previsti:
Incremento retributivo sproporzionato rispetto al livello nazionale: L’aumento retributivo regionale previsto è significativamente superiore a quello stabilito a livello nazionale dal CCNL Funzioni Locali per lo stesso triennio (pari a un incremento a regime del 5,78%, di cui il 5,56% sulla retribuzione tabellare)1819.
“Effetto base asimmetrico”: Poiché le retribuzioni tabellari di partenza in Friuli Venezia Giulia sono già superiori a quelle nazionali, l’applicazione di forti aumenti percentuali genera un effetto asimmetrico che amplia progressivamente e strutturalmente il divario di costo rispetto al resto d’Italia, senza una giustificazione oggettiva.
Scollegamento dalla produttività e dal merito: La Corte ha ricordato che i maggiori esborsi per il personale sono sostenibili, in un’ottica di sana gestione finanziaria, solo se correlati a un incremento misurabile della qualità e della produttività dei servizi pubblici (“valore pubblico”). Al contrario, nella preintesa la valorizzazione del merito risulta “recessiva”: l’incremento è quasi totalmente assorbito dagli stipendi fissi (tabellari)2526, mentre la quota pro capite delle risorse variabili destinate a premiare la produttività è stata ridotta da 720 a 684 euro.
Rischio di crescita incontrollata delle spese “extra fondo”: L’accordo colloca molte voci accessorie e facoltative (come l’integrazione facoltativa del welfare da parte delle singole amministrazioni) direttamente a carico dei bilanci degli enti, al di fuori del fondo decentrato integrativo. L’assenza di un tetto massimo a queste voci rischia di provocare una crescita non controllabile della spesa pubblica
Mancanza di analisi sui limiti di spesa: La Regione non ha condotto una verifica puntuale per escludere che gli aumenti contrattuali provochino per gli enti locali lo sforamento dei limiti massimi di spesa del personale previsti per legge o un eccessivo irrigidimento dei loro bilanci.