La fornitura si concludeva il 10 dicembre 2020, quando, seppur a fronte di consegne difformi e dell’evidente inadempimento contrattuale, il DEC X attestava che, con riferimento alla fattura n. 531 del 2.12.2020, la ditta fornitrice aveva “effettuato regolarmente la fornitura” e certificava, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, che l’oggetto del contratto, “in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative”, era stato realizzato ed eseguito “nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali” (nota n. 67750/S.13/DRPC).
Il RUP, pertanto, in pari data, emetteva il certificato di liquidazione (n. 67769 del 10.12.2020) per la fornitura di 50.000.000 di guanti e per l’importo di euro 2.100.000,00, senza nemmeno esplicitarne il materiale, sicché la fattura n. 531/2020 veniva saldata con disposizione del Dirigente generale (n. 28 del 13 gennaio 2021), nella qualità di soggetto preposto all’Ufficio del Soggetto Attuatore per l’emergenza Covid 19. Per un disguido tecnico, il pagamento andava poi a buon fine solo con la successiva, ulteriore disposizione n. 190 del 3.2.2021.
Pertanto, secondo l’impostazione accusatoria, il DEC X avrebbe accettato la merce, attestando la regolarità della fornitura, in realtà effettuata in ritardo e, in parte, mediante consegna di un aliud pro alio, senza il placet della Stazione appaltante. Inoltre, egli avrebbe certificato la conformità dell’oggetto del contratto agli standard previsti, pur essendo la certificazione di conformità dei DPI, imposta dall’art. 15 del D.L. n. 18/2020, del tutto inadeguata e non conforme al Reg. UE n. 2016/425, atteso che era stata testualmente rilasciata da una società con sede in Malesia e senza alcuna esplicita dicitura di conformità alla normativa europea. Inoltre, la certificazione sarebbe stata ideologicamente e materialmente falsa, come accertato dalla Guardia di Finanza, tanto da essere stata inizialmente bloccata alla dogana; solo un documento, non rinvenuto nel corso delle indagini e prodotto dal convenuto, riporterebbe la conformità alla direttiva n. 93/42/CEE, ma solo dei guanti in nitrile e non di quelli in lattice. Peraltro, la merce sarebbe stata accettata a parità di prezzo, pur avendo in parte ad oggetto non i guanti in nitrile, ma quelli in lattice, di qualità inferiore e meno utili perché allergenici.
A pagamento eseguito, la società non procedeva alle ulteriori consegne previste dal contratto. Pertanto, il Dirigente generale richiedeva al DEC e al RUP appositi chiarimenti sulla regolarità della fornitura e, con nota n. 21316 del 14 aprile 2021, sollecitava la consegna della merce, che a tutt’oggi non sarebbe stata effettuata, tanto da aver dato luogo anche alla proposizione di un’azione risarcitoria in sede civile, ancora in corso (nota del DPRC n. 35310 in data 11.8.2023). Ne conseguirebbe l’attualità del danno, pari al costo complessivo della fornitura, ovverosia ad euro 5.696.880,00.
Si tratterebbe di una responsabilità di matrice dolosa, giacché i convenuti, seppur consapevoli dell’inadempimento del fornitore, avrebbero prestato il consenso alla consegna di n. 428.200 box di guanti in lattice, in luogo di quelli in nitrile, attestando anche falsamente la qualità della merce e la sua conformità tecnica alle disposizioni di legge e al contratto di affidamento.
La consapevolezza in ordine all’aliud pro alio si evincerebbe anzitutto dai documenti di trasporto (riportati nella fattura n. 531/2000), dove la società aveva indicato expressis verbis la composizione in lattice dei guanti (per n. 118.200 box), ovvero, in altri casi, non aveva effettuato maliziosamente nessuna specificazione (per n. 361.100 box).
Nonostante queste indicazioni (ovvero omesse specificazioni), il RUP Y avrebbe emesso il nulla osta (nota n. 677769/A.95/DPRC) e il DEC X avrebbe attestato la regolarità della fornitura e la conformità alle pattuizioni contrattuali della merce consegnata (disp. d’ordine n. 30800/2020), così permettendo al Direttore generale di autorizzarne il pagamento (disp. n. 190/2021).
Inoltre, il RUP sarebbe stato consapevole dell’irregolarità della fornitura, essendone stato informato direttamente da un collaboratore esterno della Z s.r.l.; nonostante ciò, avrebbe comunque autorizzato il pagamento delle fatture. La consapevolezza della situazione da parte del DEC X emergerebbe, oltre che da quanto indicato nei documenti di trasporto, anche dalla nota n. 67750 del 10.12.2020 e da alcune intercettazioni telefoniche.
Nella nota, infatti, il DEC attesterebbe falsamente che, con riferimento alla fattura n. 531 del 2.12.2020, la ditta fornitrice aveva “effettuato regolarmente la fornitura” e certificava, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, che l’oggetto del contratto, “in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative”, era stato realizzato ed eseguito “nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali”.
L’elemento soggettivo sarebbe, pertanto, di natura dolosa; in subordine, sarebbe configurabile il dolo eventuale, essendo stati accettati beni non conformi e non essendo stata attivata la procedura di risoluzione del contratto, che avrebbe consentito, se avviata subito dopo lo scadere del brevissimo termine di sette giorni per la consegna, di procedere all’individuazione di un altro fornitore. Di conseguenza, sarebbe evidente che i convenuti avevano accettato il rischio che la merce non venisse consegnata nei termini e secondo la qualità pattuiti, o ad un prezzo superiore.
Invece che contestare l’inadempimento, come avrebbero potuto fare con facilità, i convenuti avrebbero preferito accettare ritardi e inesattezze, tanto da essere stati coinvolti in un procedimento penale per frode in concorso nelle pubbliche forniture.
Ad avviso del Collegio, sussiste, pertanto, l’elemento psicologico del dolo richiesto dall’art. 1 della legge n. 20/1994, nel testo vigente. In conclusione, i convenuti devono essere condannati, a titolo di dolo e in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione siciliana, nella misura complessiva di euro 5.696.880,00