A conclusione della procedura aperta telematica indetta dall’amministrazione aggiudicatrice Ministero della Cultura – Galleria degli Uffizi (Italia), il contratto in questione è stato aggiudicato alla X International, la quale aveva ottenuto il punteggio più alto tra le quattro offerenti, con decisione del 25 novembre 2022.
Y ha ottenuto il secondo punteggio più alto e ha contestato la legittimità di tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Italia), sostenendo, tra l’altro, che l’aggiudicazione del contratto pubblico in questione viola i divieti di cui all’articolo 5 duodecies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, in ragione del fatto che il consiglio di amministrazione della X International è composto da due membri (su tre) con cittadinanza russa, uno dei quali è presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di tale società, nonché amministratore unico della società madre, che detiene il 90% del capitale sociale della X International. Con sentenza del 25 maggio 2023, tale giudice ha respinto il ricorso di Y.
Y ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio, contestando la decisione e riproponendo le censure di primo grado.
Il giudice del rinvio ritiene che il procedimento dinanzi ad esso pendente richieda una risposta alla questione se la X International dovesse essere esclusa dalla procedura di aggiudicazione, poiché l’articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 833/2014 dovrebbe essere interpretato nel senso che vieta l’aggiudicazione di contratti ad operatori economici che agiscono «per conto o sotto la direzione» di un cittadino russo e, nel caso di specie, la società aggiudicataria si troverebbe «sotto la direzione» di un’«entità» russa, segnatamente i membri del consiglio di amministrazione, uno dei quali è presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, nonché amministratore unico della società madre.
In tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale.
L’Avvocata ha suggerito alla Corte di rispondere alla questione proposta dal Consiglio di Stato (Italia) come segue:
L’articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, nella parte in cui vieta di aggiudicare o proseguire l’esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione a o con «una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a) o b)», deve essere interpretato nel senso che tale divieto non si applica automaticamente a una situazione in cui un contratto pubblico è aggiudicato a una società di uno Stato membro, quando due componenti su tre del consiglio di amministrazione sono cittadini russi e uno di essi, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di tale società, è anche amministratore unico della società madre, che ne detiene il 90% del capitale sociale ed è parimenti costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro, qualora nessuna di tali società sia direttamente o indirettamente detenuta da cittadini o entità russi di cui all’articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento n. 833/2014.
Tuttavia, tali circostanze di fatto, in particolare la cittadinanza e i ruoli di amministratori societari chiave, nonché i legami sostanziali tra l’offerente e la società madre, possono fungere da indicatori rilevanti della necessità di un esame più approfondito da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Siffatti elementi possono far sorgere l’obbligo di valutare se l’offerente agisca, in sostanza, «per conto» o «sotto la direzione» di un’entità contemplata all’articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera a) o b), di tale regolamento, anche mediante un controllo de facto da parte di persone, entità o organismi legati alla Russia. Tale valutazione deve tener conto di tutte le circostanze di diritto e di fatto pertinenti, compreso il ruolo e l’influenza del titolare effettivo.