La Corte dei Conti: il compenso accessorio confluisce nel Fondo Pluriennale Vincolato

Corte dei Conti,  sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n 11 del 2026


La vigente normativa legislativa e contrattuale prevede la costituzione di un apposito fondo per alimentare la contrattazione decentrata integrativa in favore del personale degli enti locali. Ogni amministrazione deve prevedere le risorse finanziarie necessarie nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale procedendo tempestivamente, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, a costituire il fondo suddetto, il quale potrà essere erogato a seguito di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali. Se il contratto collettivo decentrato integrativo è stato sottoscritto entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’ammontare del trattamento
accessorio dei dipendenti confluisce nel FPV.

Solo con la sottoscrizione dell’accordo matura il titolo giuridico ed insorge il conseguente obbligo di corrispondere il trattamento retributivo accessorio e premiante, rendendo possibile l’impegno delle risorse preventivamente stanziate nel Fondo per il loro successivo pagamento.
Come anticipato, dall’istruttoria svolta, risulta che il Comune ha sottoscritto l’accordo decentrato integrativo entro il dicembre 2022 e 2023. In presenza dei su richiamati presupposti normativi, relativamente alle somme non ancora esigibili, avrebbe dovuto costituire il Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente. Nel dettaglio, l’importo destinato al sistema premiante
sarebbe dovuto confluire nel fondo pluriennale vincolato di spesa, a copertura dei relativi impegni destinati ad essere reimputati e liquidati proprio nell’esercizio successivo, a seguito della
misurazione e valutazione dei dipendenti.

La mancata costituzione del FPV di parte corrente da parte del Comune in entrambe le annualità considerate, non rispetta il principio contabile 5.2 dell’Allegato 4/2 e i fondamentali principi contabili di veridicità, correttezza e coerenza indicati ai punti 5 e 10 dell’allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011 che impongono, rispettivamente, “la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio”.
Merita, al riguardo, di essere segnalato, infine, che la Sezione delle Autonomie, con
deliberazione n. 4/2015/INPR, ha evidenziato l’importanza del FPV quale “strumento di
programmazione e controllo delle modalità e dei tempi di impiego delle risorse, prevalentemente vincolate.

È necessario rappresentare contabilmente in modo rigoroso la destinazione delle risorse stesse che, qualora relative alla copertura di spese “impegnate”, sono contabilmente descritte nel Fondo pluriennale vincolato, mentre, se destinate a finanziare spese di cui non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, sono rappresentate contabilmente nel risultato di amministrazione tra le quote vincolate

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