La soggettività della commissione di concorso permane invariata nonostante la sostituzione dei commissari, anche integrale


Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 170 del 13 marzo 2026,

L’organo-commissione, una volta costituito, esiste come entità giuridica a sé stante, la cui soggettività permane invariata nonostante il mutare dei suoi componenti fisici; la sostituzione dei commissari, anche integrale, non determina alcuna “soluzione di continuità” nell’esistenza e nella funzione dell’organo, ma una mera successione funzionale delle persone fisiche che lo compongono.


Nel silenzio della legge – diversamente da quanto essa invece dispone in altri casi, come per gli organi degli enti locali in caso di dimissioni di una percentuale qualificata dei relativi componenti – il Collegio ritiene dunque che debbano trovare applicazione i ricordati principi generali – di tendenziale indifferenza del collegium rispetto alle vicende individuali dei suoi componenti (come il populus romanus quirites che è sempre uguale a se stesso, nonostante la continua sostituzione dei cives che lo compongono) – che unicamente presidiano l’attività degli organi plurisoggettivi: e che, con riguardo alle vicende concorsuali come quelle di cui qui trattasi, unicamente ne preservano la gestibilità rispetto alle contrapposizioni (anche se radicali e perseguite a mezzo delle dimissioni) tra i componenti delle commissioni dei concorsi (di qualunque genere, anche universitari).

In ogni caso, al variare (per qualsiasi ragione) di uno, o più, o eventualmente anche tutti, dei suoi componenti, il Collegio ritiene che non si verifichi mai un fenomeno di avvicendamento tra commissioni diverse, bensì sempre un fenomeno di prosecuzione dell’attività della stessa commissione, sebbene diversamente composta in tutto o in parte.

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