Dalla regola dell’utilizzo integrale dei fondi, discende se non un diritto soggettivo pieno quantomeno un interesse legittimo di diritto privato alla corretta costituzione dei fondi

Corte di Cassazione,  sentenza n 31843 del 5 dicembre 2025



Sulla questione della posizione giuridica tutelabile la Corte ha espressamente statuito ritenendo che fosse stato fatto valere in giudizio un diritto soggettivo.
Sul punto, i precedenti invocati dall’Azienda (Cass. n. 6956/2014 richiamata da Cass. n. 28598/2018, secondo cui le disposizioni contrattuali integrerebbero norme di contabilità la cui violazione, se può dar luogo ad eventuali situazioni contabilmente, amministrativamente, disciplinarmente, penalmente rilevanti per chi è preposto alla corretta formazione dei Fondi e/o per chi è deputato al controllo interno, non interferisce con la sfera giuridica del singolo dipendente) sono stati superati dalla giurisprudenza successiva, esplicitamente o implicitamente . Occorre considerare, infatti, la regola contrattuale secondo cui i fondi, una volta costituiti, devono essere integralmente utilizzati, regola dalla quale discende se non un diritto soggettivo pieno alla corretta costituzione quantomeno un interesse legittimo di diritto privato (e va sottolineato al riguardo che gli atti delle aziende sanitarie anche se di macroorganizzazione non hanno natura di atti autoritativi per espressa qualificazione contenuta nel d.lgs. 502/1992).
Di recente, sul punto, questa Corte ha affermato (Cass. n. 33975/2023) che, nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell’atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell’eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore (si veda anche Cass. Sez. Un. n. 33365/2022).

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